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White list e appalti antimafia nel nuovo contesto normativo del D.Lgs. n. 36/2023
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 efficace dal 1° luglio 2023, si pone il fondamentale obiettivo di garantire la trasparenza, la legalità, la concorrenza e l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, principi che da sempre informano la materia della contrattualistica pubblica e oggi espressamente positivizzati nei c.d. “Principi Generali”.
Sul punto, nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce nuove disposizioni relativamente ai requisiti generali che gli operatori economici devono possedere ai fini della loro legittima partecipazione alle procedure di aggiudicazione e della successiva esecuzione dell’appalto.
Invero, rispetto alla previgente disciplina, il Codice del 2023 pone maggiore enfasi sui requisiti di ordine generale, relativi alla “moralità” dell’operatore economico, stabilendo una serie di cause di esclusione che selezionano drasticamente ed in via anticipata i soggetti autorizzati a partecipare alle procedure di gara.
In materia, significativo rilievo assume la disciplina relativa alle cause automatiche di esclusione. In particolare rileva la disposizione di cui all’art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “È altresì causa di esclusione la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice”.
Obbligo di iscrizione alla white list antimafia
L’iscrizione alla c.d. white list è un requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione e per l’affidamento di appalti pubblici per quegli operatori economici che operano nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Da ciò, ne consegue che la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, Legge n. 190/2012 determina, già in una fase preliminare, l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione.
Elenco dei soggetti tenuti all’iscrizione alla white list antimafia
È dunque palese che il criterio utilizzato dal Legislatore al fine di individuare i soggetti tenuti all’iscrizione alla c.d. white list attiene alla tipologia di attività esercitata.
Sul punto l’art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012, si riferisce alle attività imprenditoriali maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, stabilendo a riguardo che “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria ... è obbligatoriamente acquisita ... attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”.
L’art. 1, comma 53, Legge n. 190/2012 elenca poi suddette attività imprenditoriali, tra le quali, a titolo esemplificativo rientrano l’attività di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, l’attività di ristorazione, gestione delle mense e catering, e l’attività di servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Le c.d. White List sono quindi degli elenchi istituiti presso ogni Prefettura aventi lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia rispetto alle suddette attività imprenditoriali individuate ai sensi della Legge n. 190/2012.
In materia si è pronunciata l’ANAC con Delibera n. 25 del 17 gennaio 2023, chiarendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 52 e 53, Legge n. 190/2012 individuano l’elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione, senza operare alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese, né istituendo un regime differenziato in ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività.
Sul punto l’Autorità ha quindi precisato che le disposizioni richiamate prevedono, piuttosto, che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l’iscrizione alle c.d. white list della Prefettura territorialmente competente (ossia quella del luogo ove ha sede legale l’impresa).
Il rapporto tra le white list e il Codice dei contratti pubblici
È quindi evidente il rapporto tra l’interdittiva antimafia e il Codice dei contratti pubblici, entrambi volti alla realizzazione del principio di legalità e di trasparenza, entrambi avendo quale precipuo fine quello di intervenire concretamente nel settore degli appalti pubblici, evitandone l’infiltrazione da parte della criminalità organizzata nell’economia e nelle imprese, anche in un’ottica precauzionale.
In particolare, l’interdittiva antimafia opera nella prevenzione dalle infiltrazioni, mentre il Codice dei Contratti pubblici (oggi D.Lgs. n. 36/2023) stabilisce quali debbano essere le regole e i controlli atti a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.
Anche la giurisprudenza è concorde in materia.
Da ultimo, il TAR per il Piemonte, con la recente sentenza n. 299 del 22/03/2024, si è conformato al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ribadendo il principio secondo il quale “l’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare … Trattasi infatti di requisito generale attinente alla moralità professionale”.
Avv. Daniele Bracci, Studio Piselli & Partners
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