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24/01/2025

Stand Still Nuovo Codice Appalti: Cos’è Termine Dilatorio

Stand Still Nuovo Codice Appalti: Cos’è Termine Dilatorio

La clausola di stand still del nuovo Codice appalti

Cos’è lo stand still del nuovo Codice appalti?

La clausola di stand still rappresenta, nell’ambito della contrattualistica pubblica, e più precisamente all’interno della procedura di affidamento, lo strumento attraverso il quale si determina un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto, tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico, conseguente all’aggiudicazione definitiva a chiusura del procedimento selettivo delle offerte.

Durante il periodo dello stand still, la Stazione Appaltante deve astenersi dall’esecuzione del contratto con il vincitore “provvisorio” e attendere un determinato periodo di tempo prima di stipulare effettivamente il contratto.

In altri termini, lo stad still è un istituto di origine eurocomunitaria che mira a garantire l’integrità e la trasparenza delle procedure di gara, nonché a consentire ai partecipanti alla gara la possibilità di valutare la decisione della Stazione Appaltante e, se necessario, sollevare contestazioni o ricorsi, senza che la tutela delle proprie posizioni giuridiche vengano pregiudicate o limitate dalla conclusione del contratto, conseguente all’aggiudicazione ritenuta, appunto, viziata.

Quando avviene la stipula del contratto?

La stipula del contratto avviene in un lasso di tempo determinato. Nello specifico, esiste un termine dilatorio ed un termine perentorio, che scandiscono il momento in cui stipulare i contratti: la stipula deve avvenire non prima di 35 giorni (termine dilatorio) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; e non oltre 60 giorni (termine perentorio), anche in pendenza di contenzioso.

Tuttavia, vi sono delle eccezioni.

Quando non si applica lo stand still sostanziale?

Il termine dilatorio (di 35 giorni) non si applica, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del Codice, in caso di procedure in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva.

La ratio della previsione è chiara: non vi possono essere esigenze di tutela di concorrenti in caso di unica offerta presentata ovvero ammessa.

Ancora, lo stand still non trova applicazione nemmeno in caso di appalti basati su un accordo quadro o di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, come il MePa.

Anche in questo caso la ratio della deroga, almeno per quanto concerne l’ipotesi di accordo quadro, è chiara: l’esigenza di tutelare gli Operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara sembra doverosa soltanto con riferimento alla prima delle due fasi, quella più strettamente pubblicistica e competitiva (cd. a monte), in cui vengono selezionati gli Operatori economici che sottoscriveranno l’accordo quadro.

Da ultimo, in un’ottica di celerità, il termine dilatorio non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Quando non si applica il termine perentorio?

L’art. 18, comma 2 del Codice stabilisce che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

Tuttavia, il termine perentorio non trova applicazione in caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee .

Ancora, il termine perentorio non trova applicazione nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia espressamente previsto nella lex specialis di gara un termine diverso o in caso di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della Stazione Appaltante compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ancora, il termine perentorio non trova applicazione, e quindi perdura lo stand still, nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l’aggiudicazione fino alla pronuncia, cautelare o decisoria della causa (con sentenza in forma semplificata) da parte del giudice.

In particolare, l’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, questa viene respinta, ma anche nel caso in cui il Giudice si dichiari incompetente ovvero fissi la trattazione del merito senza concedere la misura cautelare della sospensione o qualora rinvii la trattazione della istanza cautelare all’esame del merito, con il consenso delle parti, che è da ritenere come sostanziale rinunzia all’esame della domanda cautelare.

Tale clausola ha l’evidente scopo di consentire al Giudice di pronunciarsi prima della stipulazione del contratto.

Clausola di stand still del Codice appalti: ulteriori interpretazioni

È interessante notare che, sotto la vigenza del vecchio Codice, si è consolidato l’orientamento per cui la sola violazione dello stand still, senza che vi concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, e sempreché non abbia influito negativamente sulla possibilità del soggetto titolare del relativo interesse di ottenere l’affidamento, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, giacché trattandosi di una fase successiva a quella di selezione del miglior contraente, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (cfr. ex multis, T.A.R. Trieste, , sez. I, 12/10/2023, n. 290; T.A.R. Napoli, sez. V, 05/01/2022, n. 78; T.A.R. Roma, sez. II, 11 marzo 2021, n. 3047; Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087).

Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio legale Piselli&Partners