Stabilità occupazionale in materia di trasporti pubblici: interviene il Consiglio di Stato
L’art. 50 del Codice degli Appalti stabilisce che le stazioni appaltanti debbano inserire, nella lex specialis di gara, delle specifiche clausole finalizzate a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Si tratta delle cd. clausole sociali, che il D.Lgs. 50/2016 definisce alla stregua di disposizioni che impongono al datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la recente pronuncia n.973 del 07.02.2020, si è occupata della delicata questione della clausola sociale in relazione all’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nel settore del trasporto pubblico.
Più nello specifico il Consiglio di Stato è stato investito della questione concernente la clausola sociale che obbliga il concorrente ad assumere tutti i dipendenti (salvo i dirigenti) della precedente gestione, prescindendo dalle sue esigenze gestionali ed organizzative.
Il Collegio ha stabilito che l’art. 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50 del 2017 (che si occupa del trattamento dei dipendenti del gestore uscente, in caso di sostituzione a seguito di gara, che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante, richiamando altresì la normativa europea avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese) riconosce il potere di dettare regole generali in materia di stabilità occupazionale, prevedendo: «nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime».
Nella materia del trasporto pubblico – continua il Consiglio – la normativa ammetterebbe dunque una clausola sociale particolarmente forte in grado di garantire, in caso di subentro, il trasferimento di tutto il personale dipendente (ad esclusione dei dirigenti) dal gestore uscente al subentrante, con l’applicazione del CCNL di settore e del contratto di secondo livello applicato dal gestore uscente almeno per un anno dalla data di subentro.
Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio legale Piselli&Partners