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L'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) fissa le soglie di rilevanza europea, cioè gli importi superati i quali l'appalto assume una rilevanza europea e, di conseguenza, trova applicazione la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici per i settori ordinari e per i settori speciali.
Invece, nel caso di contratti sottosoglia sono previste delle eccezioni all’applicazione delle regole generali, tramite il ricorso a procedure più agili - quali l’affidamento diretto o la procedura negoziata - al fine di coniugare esigenze di correttezza e trasparenza con strumenti di contrattazione più rapidi e flessibili.
A partire dal 1° gennaio 2024, le soglie di rilevanza comunitaria precedentemente previste dall’art. 14 cit. sono state modificate ad opera del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023, il quale trova diretta e immediata attuazione nell’ordinamento, senza bisogno di recepimento.
Le soglie di rilevanza europea, individuate dall’art. 14, comma 1 D.Lgs. 36/2024, sono così determinate:
Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
Occorre precisare che tali valori sono periodicamente rideterminati, con cadenza biennale, con regolamento della Commissione europea, il quale è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in virtù della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e a decorrere dalla data di entrata in vigore prevista nel regolamento stesso.
Dunque, le soglie di rilevanza europea attualmente previste dall’art. 14, comma 1 D.Lgs. 36/2023, aggiornate ad opera del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023, valgono per il biennio 2024/2025.
Come si è detto, al di sotto degli importi previsti dall’art. 14, comma 1 cit., i contratti pubblici da affidare sono denominati “contratti sotto soglia ” e sono previste delle eccezioni all’applicazione delle regole generali
In particolare, nell’attuale impianto normativo, la disciplina dell’affidamento di tali contratti è contenuta negli artt. 48 e ss. del D. Lgs. 36/2023,
Per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni appaltanti, sebbene abbiano pur sempre la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento che assicurino una piena concorrenzialità tra gli operatori economici, ricorrono a procedure di affidamento più agili, quali la procedura negoziata senza bando e, per contratti di esiguo importo, l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, purchè in possesso di adeguata esperienza.
Una novità rilevante rispetto alla previgente disciplina è rappresentata dalla codificazione del principio di rotazione, contenuta nell’art. 49 D.Lgs. 36/2023, in base al quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, salve eventuali deroghe in casi motivati (es. per la struttura del mercato o l’effettiva assenza di alternative).
Il calcolo delle soglie va effettuato con riferimento al valore dell’affidamento al netto dell’IVA ed è basato sull’importo totale pagabile, quindi senza tener conto degli eventuali ribassi proposti dalle offerte presentate, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4.
Tale calcolo tiene altresì conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
Il valore stimato dell’appalto deve essere “quantificato” al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o della lettera di invito.
Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio Legale Piselli&Partners
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