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10/02/2020

Ritenute fiscali: le disposizioni per il versamento del decreto fiscale n.124/2019

Ritenute fiscali: le disposizioni per il versamento del decreto fiscale n.124/2019

Il D.L. 124/2019 ( il c.d. “Decreto fiscale” ) convertito in L. 157/2019, ha ridisegnato la disciplina dei versamenti delle ritenute nei contratti di appalto, subappalto e affidamento di opere e servizi ad intenso uso di manodopera (c.d. labour intensive) e svolti presso la sede di attività del committente.

In un’ottica volta a contrastare l’utilizzo illecito di manodopera, le nuove disposizioni – in vigore dal 1 gennaio 2020 - prevedono una serie di obblighi e adempimenti fiscali a carico dei soggetti coinvolti. Più nello specifico, l’art. 4 del decreto incide sulle norme in materia di appalto introducendo all’interno del D.Lgs. 241/1997 (recante le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) l’art 17- bis.

Ripercorrendo brevemente tale novità, viene imposto al committente sostituto d’imposta, che affidi ad un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro tramite appalto, subappalto ovvero affidamento a soggetti consorziati, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. L’ onere fiscale è relativo a tutte le retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi, per tutto il corso della durata del contratto.

Quanto alle pratiche modalità di adempimento, è previsto che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice debba effettuare dei versamenti distinti, con F24 specifico per ogni committente, senza che sia riconosciuta la possibilità di compensare le predette ritenute con dei propri crediti.

E’ inoltre previsto un ulteriore onere a carico delle imprese. Al fine di consentire alla committente una verifica concernente le ritenute versate, la prima avrà diritto di ricevere entro i 5 giorni successivi al termine di versamento:

  1. a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente,
  2. b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti,
  3. c) i dati identificativi del bonifico effettuato.

In caso di mancata trasmissione dei predetti dati da parte dell’impresa ovvero in caso di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatore - e ciò sino al 20% del valore complessivo dell’appalto, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate - dandone comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli&Partners