Attivando subito la prova dei nostri servizi potrai utilizzare la piattaforma Telemat per:
Il T.A.R. - Campania con la pronuncia n. 4340 adottata dalla Sezione I in data 12.8.2019, ha affermato che la semplice richiesta di rinnovo dell’attestazione SOA non può ritenersi sufficiente a garantire la retroattività del rinnovo della stessa; affinché ciò risulti possibile, è necessario che siano rintracciabili quantomeno gli elementi costitutivi di una proposta contrattuale accettata dall’Organismo di attestazione.
Ha ricordato a tal proposito il Collegio che l’articolo 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 espressamente statuisce che “l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”.
Evidenzia il T.A.R. che l’adempimento di cui alla suddetta disposizione, determina ex se l’ultravigenza della SOA a seguito del diligente comportamento dell’impresa richiedente; viceversa il decorso del termine prescritto può essere soltanto causa di sanzioni a carico dell’Organismo di attestazione.
Tale ultima evenienza non elide l’effetto retroattivo della certificazione alla luce della pacifica ultravigenza della precedente SOA durante la procedura di verifica instaurata dall’operatore economico.
La ratio cui risponde tale previsione, va ravvisata nella necessità di impedire che l’impresa risenta della durata della fase di verifica ad opera dell’Organismo di attestazione; perché ciò si verifichi, risulta comunque necessario che entro i 90 giorni antecedenti la scadenza del termine di efficacia, l’operatore abbia posto in essere tutte le attività necessarie a radicare l’obbligo da parte dell’organismo di operare i relativi controlli.
A tal proposito il Collegio specifica che il summenzionato articolo 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 richiede espressamente la stipula di un nuovo contratto affinché possa operare l’ultravigenza.
Tale requisito non può ritenersi integrato in forza di una mera richiesta operata mediante l’inoltro di una email non recante gli elementi costitutivi di una proposta contrattuale.
In ragione di quanto sin qui detto, il Collegio conclude affermando che “non ignora che il prevalente orientamento giurisprudenziale (richiamato anche da parte ricorrente) interpreta estensivamente il riferimento contenuto nel predetto articolo alla stipula di un “nuovo contratto”, ritenendo sufficiente a tal fine (tanto per il rinnovo che per la verifica dell’attestazione SOA) anche una “richiesta” di rinnovo (o verifica sia pure con termini diversi), anziché la formale stipula del contratto, in omaggio al principio del favor partecipationis. […]
Tuttavia tali pronunce suppongono che il procedimento di rinnovo fosse comunque stato formalmente avviato e che fossero in corso le relative verifiche da parte dell’organo di attestazione sulla perduranza dei requisiti dell’impresa partecipante, giustamente ritenendo che i tempi necessari per lo svolgimento di tali attività non possano tradursi in un pregiudizio per la società che avesse diligentemente proposto la richiesta di rinnovo e che si vedrebbe esclusa dalle gare in ragione del tempo necessario all’organismo di attestazione per svolgere il proprio incarico.
Come già rilevato, tuttavia, l’insorgenza di un tale obbligo gravante sull’organismo di attestazione presuppone che sia configurabile almeno un nucleo minimo di accordo contrattuale (accettazione, data di avvio delle operazioni, corrispettivo dell’attività, ecc.) ovvero che tale obbligo possa conseguire anche alla semplice richiesta dell’impresa interessata ad esempio sulla base di un precedente accordo normativo stipulato tra le parti (del quale tuttavia in atti non vi è traccia) che imponga all’Organismo di attestazione di avviare il procedimento di verifica sulla base della sola istanza dell’impresa anche senza accettazione, di modo che non siano configurabili ulteriori attività anche negoziali incombenti sull’ impresa richiedente.
In tal senso, quindi, deve preferibilmente intendersi il riferimento operato dalla giurisprudenza sopra riportata alla necessità che la semplice richiesta di rinnovo sia stata tuttavia tempestivamente e ritualmente presentata”.
Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli&Partners
Attivando subito la prova dei nostri servizi potrai utilizzare la piattaforma Telemat per: