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Una nuova fase di particolare fermento normativo si presenta all’orizzonte nel mondo degli appalti pubblici, tra recovery plan, legge annuale europea e legge sulla concorrenza.
Molte saranno le novità che interesseranno le stazioni appaltanti e gli operatori economici e le prospettive per gli appalti pubblici sono molteplici.
Le principali riguarderanno sicuramente:
Resta poi da sciogliere il nodo delle “deroghe a tempo” e “semplificazioni” introdotte dall’omonimo D.L. Semplificazioni e successiva L. 120/20 di conversione relativamente alle procedure di affidamento, con scadenza al momento fissata al 31.12.2021.
La necessità di adottare ulteriori misure semplificatorie appare poi particolarmente sentita anche e soprattutto in vista dell’impiego delle ingenti somme destinate al nostro Paese rinvenienti dal Recovery Fund. Sul punto, la strada intrapresa, tuttavia, non appare al momento quella di una sospensione integrale del Codice con applicazione delle Direttive UE (pur auspicata dall’AGCM), bensì l’adozione di ulteriori norme specifiche derogatorie, volte a reiterare / introdurre disposizioni e / o regimi semplificatori. Questa volta con la finalità ultima di arrivare preparati e puntuali - con un quadro normativo idoneo - all’appuntamento storico rappresentato dall’opportunità rappresentata dal Recovery Fund.
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D.L. Semplificazioni e L. 120/20 di conversione: normativa e modifiche in arrivo
Webinar, 28 aprile ore 14-18
Saranno analizzate le novità in arrivo in tema di semplificazioni e considerate le prospettive per gli appalti tra Recovery Plan, Legge annuale europea e legge sulla concorrenza
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Il mondo degli appalti pubblici sta entrando in una nuova fase. Un periodo di particolare fermento normativo pare infatti prospettarsi all’orizzonte.
Che si tratti di una materia già in costante evoluzione non rappresenta certo una novità, date le continue modifiche che si sono succedute negli ultimi anni, che non trovano pari in altri settori del diritto e dell’economia.
Senza poter qui ripercorrere i già numerosi interventi che hanno fatto seguito all’adozione del D.Lgs. n. 50/2016, basti qui ricordare che, da ultimo, le istanze di semplificazione, legate in particolare alla necessità di superare la crisi innescata dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno trovato una (invero, non del tutto satisfattiva e compiuta) realizzazione nel c.d. “DL Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020).
Sullo sfondo rimane poi, a tutt’oggi, la necessità di adeguarsi a quanto rilevato dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2018/2273, con la quale è stata contestata all’Italia l’incompatibilità rispetto alle Direttive Europee di una lunga serie di disposizioni dell’Ordinamento interno in materia di contratti pubblici. In proposito, il recente Disegno di Legge europea 2019-2020, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (“DDL n. 2670” o “Disegno di Legge Europea”) mira a fornire (in realtà solo alcune) risposte alla procedura di infrazione comunitaria.
In tale contesto di cambiamento, si inseriscono poi:
Tutte tessere di un ben più ampio mosaico che, in un modo o nell’altro, nel breve / medio termine vedrà quindi mutare la propria fisionomia.
Nel presente, sintetico contributo si fornirà un’analisi dello stato dell’arte e delle novità in vista e si tenterà, altresì, di delineare le possibili prospettive che attualmente si potrebbero delineare per il mercato degli appalti pubblici.
Nell’immediato, uno degli aspetti da monitorare più da vicino è indubbiamente l’adozione della Legge Europea 2019 – 2020, al momento in sede di esame da parte delle Commissioni parlamentari. Il DDL n. 2670 è stato infatti approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura il 1°aprile 2021 ed è stato trasmesso il successivo 2 aprile 2021 al Senato della Repubblica dove, il 6 aprile 2021, è stato assegnato alla XIV Commissione.
In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 8 del DDL si propone di novellare diversi articoli del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di conformarsi (parzialmente) alle notazioni di cui alla procedura di infrazione comunitaria 2018/2273.
Se dallo stesso Dossier del 26 marzo 2021 elaborato dal Centro Studi della Camera dei Deputati, emerge che «[…] l’art. 8 in esame affronta solo alcuni dei profili di incompatibilità con la normativa europea sollevati con la citata procedura di infrazione», le modifiche più rilevanti si concentrano sull’art. 80, commi 1 e 5 e sull’art. 105, da un lato per limitare la verifica dei motivi di esclusione in capo al solo operatore economico e non estenderla al subappaltatore, dall’altro per abrogare l’istituto della terna dei subappaltatori. Infine, con il comma 2 dell’art. 8 si provvede a sopprimere la disciplina transitoria per il subappalto recata dal D.L. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”).
Nel contesto di rinnovamento sopra delineato, appare rilevante l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) in vista della Legge per la Concorrenza 2021.
Con il proprio atto di Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990 (disponibile a questo link: l’Autorità ha inteso tra le altre cose fornire le proprie prospettive per gli appalti pubblici.
L’intervento ha ovviamente ad oggetto un’amplissima serie di ambiti, che spaziano dalle infrastrutture portuali al settore farmaceutico, passando per il commercio al dettaglio. Per quanto qui interessa, la segnalazione muove dalla premessa per la quale “Un ruolo cruciale nella ripresa del Paese può essere svolto dalla modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione”, giacché “Un’amministrazione pubblica efficiente e una regolazione semplice e trasparente costituiscono una pre - condizione essenziale per lo sviluppo competitivo dell’economia italiana in termini d’innovazione e crescita”.
Con specifico riferimento agli appalti pubblici, l’Autorità rileva come “[…] la riforma degli appalti pubblici, volta a modernizzare e semplificare le regole e le procedure applicabili, deve essere considerata tra gli obiettivi strategici ai fini del rilancio dell’economia e dell’attivazione degli investimenti” e questo perché “Fin dalla sua nascita, infatti, il Codice dei contratti […] ha rinviato, per la definizione della normativa sui contratti, alla successiva emanazione di altri atti di varia caratura normativa […] Ne è derivato un labirinto di norme che, di fatto, generano inefficienze nel public procurement: da qui la necessità di definire regole più semplici”. Ebbene, al riguardo, l’Autorità propone due interventi:
La proposta dell’Autorità, come si rammenterà e come essa stessa rileva, ricalca essenzialmente quanto anche in quel caso autorevolmente proposto nell’ambito del piano elaborato dal comitato di esperti presieduto dal Manager (attualmente Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale) Vittorio Colao, cui era stato dato il compito di stilare una “road map” per l’uscita dall’emergenza e per il riavvio delle attività, recante “Iniziative per il rilancio 2020-2022” e che parimenti, per gli appalti pubblici suggeriva, da un lato, di concentrarsi, nell’immediato, sulle opere strategiche facendo riferimento alle Direttive europee e, dall’altro, in seconda battuta, di superare comunque l’attuale Codice.
Pur trattandosi di una proposta proveniente da una fonte particolarmente autorevole, l’incertezza che ne deriverebbe dall’attuazione di quanto delineato dall’AGCM e la necessità, in ogni caso, di adottare molteplici disposizioni volte a colmare i vuoti normativi lasciati dalle disposizioni delle Direttive non self executing, lasciano pensare che tale soluzione non sia, nel breve periodo, agevolmente percorribile.
Il quadro, che appare già in divenire alla luce di quanto sopra esposto, è reso ancor più complesso dal fatto che tra giugno e dicembre 2021 verranno a scadere una serie di “deroghe a tempo” introdotte o con lo Sblocca Cantieri e o dal DL Semplificazioni e poi prorogate dal c.d. “Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020, conv. in L. n. 21/2021). Il riferimento, in particolare e senza pretesa di esaustività, è:
Resta poi da sciogliere il nodo delle “semplificazioni” introdotte dall’omonimo DL poi convertito in legge relativamente alle procedure di affidamento. Il riferimento, in particolare per quanto riguarda i sotto – soglia, è all’affidamento diretto per i lavori sino a 150.000 Euro e, per i servizi e le forniture, sino a 75.000 Euro, oltre a tutte le altre disposizioni “a tempo” contenute nel D.L. n. 76/2020.
Ad oggi, infatti, la gran parte delle disposizioni derogatorie recate dal DL Semplificazioni ha una data di scadenza fissata al 31.12.2021. Occorre dunque comprendere quale sia il futuro di tali deroghe a tempo e, dunque, se verranno reiterate o meno.
In definitiva, sono molteplici gli elementi che depongono per una stagione di novità e rinnovamento per gli appalti pubblici:
Con riferimento all’ultimo aspetto citato, la strada intrapresa, tuttavia, non appare al momento quella indicata dall’AGCM. Con molta probabilità non si arriverà quindi, nell’immediato, ad una sospensione integrale del Codice con applicazione delle Direttive UE.
Il percorso invece più probabile e ragionevolmente realizzabile nel breve periodo, che si sta attualmente delineando e che prenderà forma nelle prossime settimane appare in realtà, almeno in parte, quello già perseguito dal DL Semplificazioni (una sorta di DL Semplificazioni 2.0): norme specifiche derogatorie, volte a reiterare / introdurre disposizioni e / o regimi semplificatori.
L’obiettivo più realistico, dunque, attualmente parrebbe essere quello di proseguire, con disposizioni ad hoc (contenute, probabilmente, in un nuovo Decreto Legge o in più provvedimenti) nel solco già inaugurato (pre – pandemia) dal DL Sblocca Cantieri e poi proseguito con il DL Semplificazioni al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.
Questa volta con la finalità ultima di arrivare preparati e puntuali - con un quadro normativo idoneo - all’appuntamento storico rappresentato dall’opportunità delle somme che l’UE, secondo il piano sin qui delineato, inizierà sin da luglio a mettere disposizione dei Paesi membri nel quadro del Recovery Fund.
Avv. Luca Spaziani
Studio Legale Tonucci & Partners
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