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12/09/2019

Omessa dichiarazione di un debito tributario: le conseguenze

Omessa dichiarazione di un debito tributario: le conseguenze

Un debito tributario rateizzato non dichiarato, non costituisce motivo di esclusione da una procedura ad evidenza pubblicalo ha ribadito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la pronuncia n. 758 adottata in data 16 agosto 2019.

Il Collegio pone l’accento sulla distanza intercorrente tra la disciplina nazionale e la normativa europea; quest’ultima risulta oggetto di un recepimento soltanto parziale in sede nazionale, cui pareva aver ovviato il D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri).

Le novità apportate dal provvedimento da ultimo citato, sottolinea il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sono venute meno in sede di conversione in Parlamento, nonostante il procedimento di infrazione posto in essere dalla Commissione europea anche con riferimento a tale aspetto.

La normativa dettata dal Codice dei Contratti Pubblici viene pertanto ritenuta estremamente garantista nei confronti degli operatori e non coordinata con la disciplina tributaria.

A rilevare, nell’ambito della contrattualistica pubblica, sono infatti esclusivamente i debiti fiscali definitivamente accertati, ossia non contestati in giudizio entro i termini di legge ovvero confermati dal giudice tributario mediante sentenza non soggetta ad impugnazione.

Una disciplina così strutturata favorisce, a parere del Collegio, l’instaurazione di procedimenti pretestuosi in quanto volti esclusivamente a garantire la partecipazione alle gare prima dell’ottenimento di una decisione definitiva.

Diversamente la Direttiva 24/2014 conferisce alle stazioni appaltanti la possibilità di attribuire rilevanza anche a debiti non ancora definitivi in forza di una ragionevole quanto prudente valutazione.

Il Consiglio di Giustizia afferma inoltre che “l’art. 80, nel fare riferimento a “sentenze e atti non più soggetti ad impugnazione” sembra scritto, infatti, pensando essenzialmente alle pretese fiscali (che sono) oggetto di avvisi di accertamento, la cui inoppugnabilità o la cui conferma in giudizio rende “definitivamente accertate” le violazioni (ossia gli omessi pagamenti, nella soglia minima ritenuta rilevante) del contribuente. Molto meno chiaro è invece se, a fronte di un avviso di accertamento divenuto già definitivo ovvero inoppugnabile, possa bastare l’impugnazione della cartella di pagamento, quale atto di riscossione esecutivo di detto avviso, per permettere al contribuente di invocare – magari a distanza di anni dal verificarsi del presupposto - la non definitività della sua irregolarità.

Nel caso di specie questo dubbio tuttavia non rileva, trattandosi come veduto di una cartella emessa in assenza di avviso di accertamento, a fronte di un debito che il contribuente da un lato conosceva per averlo dichiarato (lui stesso, anni prima) al fisco e, dall’altro, poteva, non senza qualche contraddizione logica, ignorare in sede di gara perché ancora non oggetto di (o contenuto in) un atto dell’amministrazione finanziaria (tanto più che non consta, ossia non vi è prova in questo giudizio, che la cartella fosse stata preceduta dal cd. avviso bonario debitamente comunicato al suo destinatario)”.

Il Collegio privilegiando il dato letterale dell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto che nel caso di specie si tratta di atti notificati al destinatario in un momento successivo al decorso del termine di scadenza della domanda di gara con riferimento ad un corrispettivo per il quale il debitore aveva chiesto ed ottenuto la relativa rateizzazione, ha ritenuto che non sussistono elementi sufficienti per escludere l’operatore dalla procedura.

Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli&Partners