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17/10/2018

Obbligo di utilizzo di piattaforme telematiche dal 18 ottobre 2018

Obbligo di utilizzo di piattaforme telematiche dal 18 ottobre 2018

Il 18 ottobre 2018 scatta l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.
Tale obbligo, previsto dall’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, è stato recepito dall’art. 40, del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, la norma nazionale ha stabilito che “1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.” e che “2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”
In sostanza, la norma ha previsto l’obbligo di utilizzo immediato, ovvero dal 18.4.2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, dei mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza, mentre ne ha differito l’entrata in vigore - appunto al 18.10.2018 - alle altre stazioni appaltanti.
In ogni caso, l’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione.
Per effetto dell'entrata in vigore della norma, dal 18 ottobre 2018 si prospetta il seguente scenario.
Per quel che attiene le procedure negoziate sotto soglia comunitaria, lo scambio di comunicazioni in modalità elettroniche con i fornitori durante la procedura di affidamento è già possibile grazie al mercato elettronico di Consip.
Per le procedure ordinarie e, comunque, quando non è possibile utilizzare il MEPA, le stazioni appaltanti non dotate di un proprio sistema di e-procurement, dovranno scegliere se dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement o delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento.
Anche se la portata dirompente della norma è mitigata dall’art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede alcune eccezioni (peraltro, in tali casi, le stazioni appaltanti devono comunque indicare nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario), è opportuno che tutte le stazioni appaltanti si adeguino alla nuova normativa.
Difatti, nonostante le amministrazioni possano disporre di piattaforme di negoziazione particolarmente efficienti (appunto, il MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – su tutte), una parte delle Pubbliche Amministrazioni ancora non si è adeguata alla direttiva.

Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli & Partners

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