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La disciplina normativa attualmente vigente prevede una serie di soggetti pubblici, di tipologie di affidamento nonché di limiti di importo al di sopra del quale è obbligatorio ricorrere al MePA.
Dall’analisi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, si evince che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria.
Obbligo di iscrizione al MePA per le forniture di beni e servizi
La soglia di obbligatorietà così sancita era inizialmente stata prevista per forniture di beni e servizi con un importo superiore ai 1.000 euro. L’intervento della Legge di Bilancio 2019, ossia l’art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018, ha introdotto l’innalzamento della soglia di obbligatorietà nel ricorso al MePA
Dal 1° Gennaio 2019, dunque, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MePA per le forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. A seguito di tale intervento, all’interno del comma 450 dell’articolo 1 ovunque ricorre la dicitura “1.000 euro” è stata sostituita con l’inserimento di “5.000 euro”.
Obbligo di utilizzo del MePa e Nuovo Codice Appalti: importi e deroghe
Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 nel prevedere, all’art. 49, comma 6, tra le deroghe all’applicazione del principio di rotazione, l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro, ha allineato tale limite a quello previsto dall’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Importante evidenziare, tuttavia, che il MIT ha recentemente chiarito, con parere n. 2196/2023, che le piattaforme telematiche sono obbligatorie, alla luce del nuovo Codice dei contratti, anche per i microaffidamenti sotto i 5.000,00 e che l’ANAC, con comunicato del 10.1.2024, ha chiarito che il nuovo Codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi; pertanto, a decorrere dal 1 ottobre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.
Per quanto specificatamente concerne gli enti locali vale il seguente periodo dell’art. 1 comma 450, L. 296/2006:
“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ”.
È noto, infatti, che nel novero dei soggetti contemplati dall’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano, tra gli altri, gli enti locali che, pertanto, sono obbligati a fare ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria.
In merito, invece, ai lavori pubblici vi è stato un intervento della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) che ha stabilito che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche lavori pubblici, intervento già in precedenza effettuato per i soli lavori di manutenzione dalla L. n. 209/2015, c.d. Legge di Bilancio 2016.
Avv. Silvia Lanzaro - Studio Legale Piselli&Partners
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