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21/12/2021

Obblighi dichiarativi: l’esclusione da una gara rientra

Obblighi dichiarativi: l’esclusione da una gara rientra

L’annosa questione relativa agli obblighi dichiarativi in capo ai concorrenti per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica è stata affrontata in una recente sentenza del  Consiglio di Stato .

Nella fattispecie, una Stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse in seguito a incidenti stradali, sversamenti o altri eventi non riconducibili ad incidenti stradali mediante pulizia e bonifica dell’area interessata e sue pertinenze da effettuarsi sull’intera rete viaria comunale di Pesaro”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La società risultata originariamente aggiudicataria della procedura in contestazione è però stata successivamente esclusa da parte della Stazione appaltante per violazione dell’art. 80, comma 5, lett c) del Codice dei contratti pubblici, avendo la stessa “posto un filtro alle informazioni attinenti alla propria vita professionale, con ciò precludendo alla Stazione Appaltante di effettuare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di competenza.

Infatti, l’originaria aggiudicataria ha completamente obliterato di indicare un precedente provvedimento di esclusione, disposto solamente un anno prima della pubblicazione della gara in contestazione, concernente, peraltro, un servizio totalmente analogo a quello in parola.

Ebbene, con ricorso proposto avanti al TAR Marche, la società originariamente classificata al primo posto della graduatoria finale ha impugnato il provvedimento di esclusione disposto dalla Stazione appaltante, asserendo che il precedente provvedimento “sfavorevole” adottato nei suoi confronti nel corso di una diversa procedura concorsuale non poteva essere in alcun modo qualificato come un “grave illecito professionaleex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, e che, pertanto, non trattandosi di “grave errore professionale”, la stessa non era tenuta ad alcuna successiva dichiarazione dello stesso.

Chiamato a pronunciarsi sul proposto appello, il Consiglio di Stato ha innanzitutto sottolineato come l’esclusione da una procedura sia altro rispetto al grave illecito professionale, ma, ciò detto, “nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di esclusione subito dall’operatore concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta astrattamente idonea a far dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico per l’esecuzione del contratto in affidamento.”

Ed infatti, il Supremo Consesso ha chiarito che “il provvedimento di esclusione – come una pronuncia civile o penale– va dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all’esito della quale è stato adottato; è quest’ultima che la stazione appaltante è tenuta ad apprezzare per dire se il concorrente abbia commesso un “grave illecito professionale, inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale.

In conclusione, facendo definitiva chiarezza sulla controversia, Il Supremo Consesso ha precisato che ”è certamente vero che l’ “esclusione” da una procedura – o per meglio dire il provvedimento di esclusione – è altro rispetto al “grave illecito professionale”, come pure che un’esclusione si genera e si consuma all’interno della procedura di gara nella quale è stata adottata dalla stazione appaltante, ed è corretto affermare che l’uno, il “grave illecito professionale” e non l’altra “l’esclusione”, può comportare esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (se ritenuto non integro né affidabile), ma i due elementi posti a rapporto sono in nesso logico – consequenziale tra loro nel senso che il “grave illecito professionale” può essere causa dell’ “esclusione” che, dunque, della prima è l’effetto, onde è sempre il primo e non il secondo ad avere rilievo nel giudizio cui è chiamata la stazione appaltante.

Alla luce di quanto illustrato, il Consiglio di Stato, valorizzando la tesi secondo la quale un provvedimento di esclusione, al pari di una qualsivoglia pronuncia civile o penale, vada sempre dichiarata in sede di gara con lo scopo precipuo di informare la Stazione Appaltante, ha ritenuto infondato il formulato motivo di gravame, confermando la legittimità della disposta esclusione dell’originaria aggiudicataria.

Avv. Gabriele Grande, Studio legale Zoppellari e Associati