La disciplina normativa attualmente vigente prevede una serie di soggetti pubblici, di tipologie di affidamento nonché di limiti di importo al di sopra del quale è obbligatorio ricorrere al MePA.
Dall’analisi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, si evince che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria.
DISCIPLINA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI - Quando è obbligatorio il MePA
La soglia di obbligatorietà così sancita era inizialmente stata prevista per forniture di beni e servizi con un importo superiore ai 1.000 euro. L’intervento della Legge di Bilancio 2019, ossia la L. n. 145/2018, ha introdotto l’innalzamento della soglia di obbligatorietà nel ricorso al MePA
Dal 1° Gennaio 2019, dunque, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MePA per le forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. A seguito di tale intervento, all’interno del comma 450 dell’articolo 1 ovunque ricorre la dicitura “1.000 euro” è stata sostituita con l’inserimento di “5.000 euro”.
Importante evidenziare come l’inserimento di tale novità sia compatibile con le disposizioni stabilite dalle Linee guida ANAC n. 4 in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016. Tali Linee, in relazione alla specifica categoria merceologica comprendente lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro, ha previsto infatti la possibilità di affidamento diretto per gli importi fino a 5.000 euro.
Per quanto specificatamente concerne gli enti locali vale il seguente periodo dell’art. 1 comma 450, L. 296/2006:
“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ”.
È noto, infatti, che nel novero dei soggetti contemplati dall’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano, tra gli altri, gli enti locali che, pertanto, sono obbligati a fare ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria.
DISCIPLINA PER LAVORI PUBBLICI
In merito, invece, ai lavori pubblici, l’obbligatorietà dell’affidamento tramite MePA non è ancora stata introdotta, ma vi è stato solo un intervento della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) che ha stabilito la possibilità di ricorso al MePA anche per tale categoria di affidamenti (anche nel caso degli appalti integrati), intervento già in precedenza effettuato per i lavori di manutenzione dalla L. n. 209/2015, c.d. Legge di Bilancio 2016.
L’iscrizione al MePA permette alle aziende e ai privati fornitori delle amministrazioni pubbliche di prendere parte alle aste, ossia negoziazioni on...