Legge di Bilancio e Codice Appalti: cosa cambia negli appalti di lavori.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145- c.d. Legge di Bilancio 2019 - è intervenuta in tema di lavori pubblici.
Più precisamente, in attesa di sostanziali modifiche al Codice dei Appalti, con la Legge di Bilancio 2019 è stata disposta, dall’ art. 1, comma 912, una modesta deroga all’ applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo che “nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’ affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.
Tale previsione, la cui operatività temporale è comunque stata limitata al 31.12.2019, appare inevitabilmente concepita nell’ ottica di dotare le Stazioni appaltanti di una maggiore discrezionalità.
Già ad una prima lettura della norma emerge con chiarezza come il regime di affidamento di lavori pubblici abbia subito una leggera modifica.
Da un lato, infatti, la soglia per gli affidamenti diretti è stata innalzata da Euro 40.000 fino ad importi inferiori a Euro 150.000 ed è stata altresì contestualmente riconnessa ad una previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; dall’ altro, la soglia per procedere con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, è stata anch’ essa innalzata da Euro 150.000 fino ad importi inferiori a Euro 350.000.
Pertanto, può così sinteticamente riassumersi che, alla luce delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2019, sarà possibile sino al 31 dicembre 2019 per le Stazioni appaltanti procedere con le seguenti modalità operative:
- per importi inferiori a Euro 40.000, attraverso procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016);
- per importi pari o superiori a Euro 40.000 ma inferiori a Euro 150.000, attraverso affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 1, comma 912, della Legge di Bilancio 2019);
- per importi pari o superiori a Euro 150.000 ed inferiori a Euro 350.000, attraverso procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 1, comma 912, Legge di Bilancio 2019);
- per importi pari o superiori a Euro 350.000 e inferiori a Euro 1.000.000, attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016).
Peraltro, è necessario mettere in evidenza che solo per importi superiori ad Euro 150.000 gli operatori economici avranno l’obbligo di esibire la certificazione antimafia. In definitiva, nonostante la volontà del legislatore di aumentare la discrezionalità riconosciuta in capo alle Stazioni appaltanti e l’evidente intenzione di promuovere gli investimenti nel settore dei lavori, il rischio che una siffatta deroga possa interferire con il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, appare quanto mai tangibile.
Avv. Gabriele Grande, Studio Legale Zoppellari e Associati