L’avviso bonario è rilevante come motivo di esclusione per irregolarità fiscale
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2021, n. 3613) ha avuto modo di chiarire se la notificazione di un avviso bonario in capo ad un operatore economico, mai dichiarata in sede di gara nonostante la richiesta di rateizzazione del debito da parte del contribuente, possa costituire o meno un motivo di esclusione ex art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016.
Con il primo motivo di ricorso in appello, una società classificatasi al primo posto della graduatoria definitiva di una procedura concorsuale ha contestato la revoca dell’aggiudicazione sul presupposto che l’avviso bonario del debito fiscale, non dichiarato in sede di gara, non possa essere ritenuto rilevante in sede amministrativa come motivo di esclusione, poiché inidoneo ad accertare la definitività della violazione rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte o tasse.
Prima di dirimere nel merito la controversia, i Giudici di Palazzo Spada hanno fornito una puntuale e precisa disamina degli atti impugnabili nel contezioso tributario, precisando che l’elencazione di questi ultimi contenuta nell’art 19, d. lgs. 546 del 1992, pur dovendosi ritenere tassativa, vada interpretata in senso estensivo, essendo dunque legittima ed ammissibile anche l’impugnazione degli avvisi bonari con i quali l’amministrazione chiede il pagamento di un tributo.
In definitiva, la notificazione dell’avviso bonario comporta la conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche di una ben precisa pretesa tributaria, generando così nel contribuente l’interesse a chiarire sin da subito la propria posizione, senza la necessità di dover attendere che tale pretesa assuma la veste autoritativa tipica delle cartelle di pagamento.
In ragione di quanto appena esposto, la pretesa tributaria insita nella notificazione dell’avviso bonario, qualora non dichiarata in sede di gara, rileva in sede amministrativa come motivo di esclusione dalla procedura di gara ex art. 80, comma 4 del Codice degli appalti.
Infatti, detto avviso si sostanzia in una pretesa definitiva, tanto più quando, come nel caso oggetto di disamina, sia lo stesso contribuente ad avere chiesto una rateizzazione del proprio debito, poi non rispettata.
Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha respinto il proposto appello, confermando la legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara dell’appellante.