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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 6 del 2019, si è espressa con riferimento alle eventuali conseguenze derivanti dal mancato possesso, in capo ad un’impresa partecipante ad un RTI, dei requisiti di qualificazione in una percentuale corrispondente alla quota dei lavori dichiarata in offerta.
Il Consiglio di Stato riporta, innanzitutto, il primo orientamento esegetico in ragione del quale “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori”.
Un diverso orientamento, invece, ritiene illegittima l’esclusione del RTI al ricorrere di tre condizioni:
Il Consiglio di Stato, con la presente pronuncia, ha ritenuto di condividere il primo filone giurisprudenziale, nella misura in cui ha statuito che “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara”.
A sostegno di tale tesi il Collegio, in primis, adduce un argomento di carattere letterale relativo all’articolo 92, D.P.R. n. 207/2010.
Tale disposizione infatti, attribuisce la possibilità alle imprese facenti parte di un RTI di fissare la quota di partecipazione al raggruppamento rispettando esclusivamente il limite individuato nei “requisiti di qualificazione posseduti dall’ associato o dal consorziato”.
Tale norma, inoltre, attribuisce la facoltà di procedere, all’ interno del RTI, ad una modifica delle quote di esecuzione, qualora vi sia stata una autorizzazione della Stazione Appaltante “che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
La norma pertanto, da un lato, attribuisce agli Operatori Economici la possibilità di ripartire le quote di esecuzione dei lavori, dall’ altro, presuppone che l’impresa concorra limitatamente ai requisiti di qualificazione di cui la stessa è in possesso.
Altro argomento utilizzato a sostegno di tale tesi è la natura e finalità dei requisiti stessi.
Questi ultimi, infatti, ineriscono i profili soggettivi dell’Operatore e assolvono la funzione di garantire la “serietà, professionalità e capacità imprenditoriale in ordine alla realizzazione di quella parte di lavoro che potrebbe, in caso di esito positivo della gara, essergli affidata”.
Il requisito di qualificazione, perciò, non può essere valutato alla stregua di un elemento da riferire al RTI nel complesso, con conseguenti meccanismi di compensazione legati alla sovrabbondanza di altre imprese associate.
Siffatta interpretazione non pare, secondo il Collegio, neppure porsi in contrasto con il principio di libera partecipazione “posto che le imprese associate ben possono attribuire a ciascuna di esse ex ante una quota di lavori corrispondente al requisito di qualificazione”.
L’Adunanza Plenaria, pertanto, ritiene di poter fissare il seguente principio di diritto:
“In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’ esecuzione dell’intera quota di lavori”.
Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio Legale Piselli&Partners
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