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07/09/2021

Il Capitolato speciale d’appalto: normativa spiegata

Il Capitolato speciale d’appalto: normativa spiegata

Il capitolato speciale d’appalto (talora definito anche capitolato tecnico) negli appalti di lavori pubblici è un documento che viene, anzitutto, allegato alla c.d. lex specialis e che, successivamente, una volta che il contratto d’appalto sarà stipulato, andrà a costituire parte integrante di quest’ultimo.

Il documento in questione, diversamente dal bando e dal disciplinare di gara, nonché diversamente dal medesimo contratto d’appalto, è diretto a regolare gli aspetti più propriamente tecnico-esecutivi dell’opera da realizzare.

Infatti, nello specifico, il capitolato speciale d’appalto definisce i requisiti e la qualità delle opere che devono essere realizzate, con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei lavori.

In sostanza, nella realizzazione dell’opera, l’appaltatore dovrà rispettare non solo le prescrizioni di cui al contratto d’appalto ma anche tutte le prescrizioni tecniche emergenti dal capitolato speciale (ad es. se nel capitolato è specificato che per realizzare il bene dovrà essere utilizzato un materiale avente determinate caratteristiche, non potrà essere utilizzato un materiale con caratteristiche differenti).

Si tratta di un documento, a differenza del capitolato generale, che, per ovvie e comprensibili ragioni, assume un contenuto sempre diverso che dipende dall’oggetto dell’intervento e dai lavori da realizzare (di qui, la denominazione speciale, in quanto diretto a regolare gli aspetti tecnico-esecutivi della commessa particolare che potranno essere dettagliati solo avendo riguardo all’oggetto dell’opera da realizzare).

Il capitolato speciale, di regola, viene redatto dal progettista dell’opera e risulta indispensabile al fine di garantire al committente che i lavori eseguiti dall’impresa saranno portati a termine a regola d’arte, secondo le modalità e le tempistiche prestabilite. Sotto altro profilo, peraltro, l’elaborato serve anche a tutelare entrambe le parti nell’ipotesi in cui sorgano eventuali controversie relative alla fase realizzativa dell’opera.

I CONTENUTI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Quanto ai contenuti, il capitolato speciale d’appalto può essere suddiviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. In particolare:

a) nella prima parte, generalmente definita “amministrativa”, si rinvengono la descrizione delle lavorazioni e di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto;

b) nella seconda parte “tecnica”, sono invece presenti la specificazione delle prescrizioni tecniche, con le modalità di esecuzione (a corpo, a misura o in economia) e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, etc..

Si tratta, dunque, di un documento fondamentale delle procedure di affidamento preordinate alla realizzazione di un’opera pubblica che, in fase esecutiva, da un lato vincola l’appaltatore al rispetto delle obbligazioni (che, come detto, disciplinano le modalità tecniche di realizzazione dell’opera), dall’altro orienta il RUP e il DEC nella gestione degli adempimenti successivi alla firma del contratto.

E infatti, la presenza del capitolato speciale negli appalti di lavori pubblici è obbligatoria, diversamente dagli appalti privati, ove il relativo contratto non deve necessariamente essere affiancato dal documento in questione. Cionondimeno, esso rappresenta, anche in tale tipologia di appalti, un indubbio vantaggio per il committente. Un vantaggio giustificato dal suo connotato di strumento di garanzia, attraverso il quale il committente assicura che i lavori dell’impresa saranno eseguiti a regola d’arte, secondo le modalità e le tempistiche prestabilite.

Avv. Patrizio Giordano, Studio Legale Piselli&Partners