Il c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” convertito in legge oggi
È stata adottata in data 17 giugno 2019 la Legge n. 55/2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17.6.2019 n. 140) di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32/2019, il cosiddetto Decreto “Sblocca Cantieri”.
Con l’entrata in vigore del suddetto provvedimento, il Legislatore ha apportato una serie di rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare è stata prevista una sospensione temporanea di alcune disposizioni a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2020; tra queste ultime si segnala la sospensione del divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, D.Lgs. n. 50/2016, ossia del divieto di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori.
È stata inoltre prevista l’introduzione di una disciplina transitoria e diversificata per alcuni istituti, operata mediante una “paralizzazione” delle disposizioni vigenti in favore di una disciplina speciale applicabile fino al 2020.
Tra gli istituti maggiormente interessati vi è il subappalto, ove è stato previsto che la percentuale massima subappaltabile sia pari al 40% e che non vi sia l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori.
È stato poi esteso, sempre fino al 31 dicembre 2020, il perimetro applicativo dell’articolo 133, comma 8, con conseguente possibilità, anche in relazione ai settori ordinari, di procedere all’esame delle offerte prima di operare la verifica di idoneità degli offerenti.
È possibile poi rinvenire un terzo blocco di norme mediante le quali sono state introdotte ex novo alcune disposizioni o sono state convertite novità già previste dal D.L. n. 32/2019.
Preme qui evidenziare l’imponente revisione operata con riferimento all’articolo 36 per quanto concerne l’individuazione delle soglie e le relative procedure di scelta del contraente.
Avendo invece riguardo al tema dei “gravi illeciti professionali”, si segnala l’introduzione della lett. 5-quater) al comma 5, relativamente all’operatore economico che “abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.
Rilevanti risultano anche le modifiche operate con riferimento all’articolo 216, comma 27 octies, atteso che è stato previsto che fino all’adozione del Regolamento unico, le Linee Guida o i Decreti individuati restino in vigore “in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273”.Sono stati poi oggetto di specifica identificazione gli ambiti coinvolti dal Regolamento ed è stata potenziata la portata di quest’ultimo, stante l’espressa previsione in forza della quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”.
Da ultimo si evidenzia che non tutte le novità introdotte con il D.L. n. 32/2019 sono state oggetto di conversione; proprio per tale motivo è stato disciplinato il regime intertemporale prevedendo che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32”.
Tra le modifiche non riproposte spicca la non conversione della causa di esclusione concernente il mancato ottemperamento degli obblighi tributari e contributivi non definitivamente accertati, nonché la mancata conversione dell’abolizione del limite del 30% del punteggio attribuibile con riferimento ai profili economici dell’offerta.
Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio Legale Piselli &Partners