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20/03/2025

Decreto Correttivo Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024)

Decreto Correttivo Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024)

Introduzione al Correttivo Codice Appalti

 Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 45, entrando in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Si tratta di un intervento normativo ad ampio spettro, che modifica il testo codicistico in maniera significativa, intervenendo anche in maniera incisiva su alcuni aspetti ed istituti chiave nel quadro della contrattualistica pubblica.

Il fondamento del Correttivo Appalti, come noto, è da individuarsi nella Legge Delega (L. n. 78/2022), che all’art. 1, comma 4, prevedeva che “Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.”.

Iter di approvazione del Decreto Correttivo del Codice Appalti

L’iter di approvazione del Correttivo, dipanatosi dal mese di ottobre (approvazione in prima lettura da parte del CdM) fino appunto al 31 dicembre dello scorso anno, ha suscitato diverse perplessità, in particolare espresse da parte del Consiglio di Stato, che nel parere rilasciato il 2 dicembre 2024 sullo Schema approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri a evidenziato talune specifiche criticità anche rispetto alle previsioni della legge delega.

Le notazioni del Consiglio di Stato si sono appuntate sul fatto che il percorso concretamente seguito possa sollevare dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento.

In particolare, ha rilevato il Consiglio di Stato – pur dando atto della circostanza che il sintagma “stessa procedura”, non sia esente da un obiettivo margine di ambiguità - il Codice dei Contratti Pubblici e il suo successivo Correttivo sono stati elaborati attraverso processi procedurali sostanzialmente differenti, mentre “la scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe verisimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita (rendendo coerente, in via definitiva, la relativa opzione) nella predisposizione del ‘Codice’, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto “non inopportuno segnalare il rischio, potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, in ordine al rispetto della legge di delegazione”.

Si tratta di una criticità non secondaria dal momento che, ove confermata - ovviamente solo a seguito di eventuale vaglio positivo di una questione di legittimità costituzionale eventualmente sollevata nell’ambito di un giudizio in cui rilevino appunto disposizioni del Correttivo - potrebbe incidere sull’intero provvedimento e non su limitate porzioni dello stesso.

Il Consiglio di Stato ha inoltre manifestato perplessità in particolare sugli atti di concerto resi dai diversi Ministeri, in quanto “espressi in forma secca ed inarticolata , a guisa di mero ed anodino nulla osta alla iniziativa normativa” e sulle modalità di redazione dell’AIR (“Analisi di impatto della regolamentazione”) in quanto essa risulterebbe “[…] per profili significativi e qualificanti, inadeguata: essa si risolve di fatto in un’articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell’oggetto e delle modalità di intervento, correttivo ed integrativo, sulle disposizioni del Codice”.

Nonostante tali significativi rilievi, il decreto è stato comunque approvato passando, il successivo 3 dicembre 2024 (per quanto, come parimenti rilevato dal Consiglio di Stato, “allo stato, non è stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, che integra adempimento procedimentale necessario e, per giunta, logicamente e positivamente preventivo rispetto al parere del Consiglio di Stato”), per il vaglio della Conferenza Stato-Regioni mentre tra il 16 e il 17 dicembre 2024, le Commissioni parlamentari competenti ne hanno esaminato il testo, avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica, ed in particolare ponendo alcune “Condizioni” (Commissione Senato).

Il 23 dicembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto, che è stato promulgato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre. Il 22 gennaio 2025, il Correttivo Appalti è stato nuovamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 3/L, includendo le note esplicative che illustrano le integrazioni e le modifiche apportate ai singoli articoli del Codice dei Contratti Pubblici e dunque fornendo il testo “consolidato” delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, come per l’appunto riviste dal Correttivo.

La versione aggiornata e consultabile del Codice come modificato dal Correttivo è consultabile al seguente link.

Alla luce dell'impatto indubbiamente significativo delle novelle introdotte dal Correttivo Appalti, è importante notare che l’ANAC, con un comunicato del Presidente del 14 gennaio 2025, ha preannunciato l'avvio della revisione delle clausole contenute nel Bando-tipo n. 1/2023 (sin qui rivelatosi un fondamentale strumento di standardizzazione delle procedure di gara) chiarendo che, nelle more dell’aggiornamento del Bando-tipo, eventuali variazioni normative che incidano sulle clausole in esso contenute dovranno essere immediatamente considerate come sostitutive delle disposizioni previgenti da parte delle SS.AA..

Al momento della redazione del presente contributo, il Bando tipo aggiornato non risulta essere stato pubblicato da parte dell’ANAC.

Finalità, struttura del Correttivo Appalti e ambiti di intervento

 L’intervento normativo, come si è detto, ha un impatto rilevante su numerosi articoli e istituti del Codice, andando a modificare molteplici aspetti relativi alla disciplina dell’affidamento, dell’esecuzione e della gestione degli appalti pubblici.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa al "Correttivo", l’obiettivo principale dell’intervento normativo era quello di ottimizzare e semplificare il quadro regolatorio delineato dal Codice dei Contratti Pubblici.

La revisione portata avanti dal Governo ha tenuto conto delle esigenze manifestate dagli operatori economici del settore (consultazioni degli stakeholder tenuta nel mese di luglio 2024) e delle indicazioni di modifica e integrazione fornite dalla Commissione Europea.

Ulteriore fine perseguito dalla riforma è stato quello di tenere conto dei principali orientamenti giurisprudenziali emersi successivamente all’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, con l’intento di garantire una maggiore uniformità applicativa delle norme, con particolare attenzione ai punti che, nel corso del tempo, hanno evidenziato problematiche interpretative e operative.

Come desumibile dalla Relazione al Codice, gli interventi previsti dal Correttivo si sviluppano lungo tre linee direttrici principali:

  • Revisione sostanziale di istituti chiave del Codice, volta a risolvere le criticità riscontrate in fase applicativa;
  • Allineamento normativo attraverso modifiche finalizzate a eliminare disallineamenti testuali ed errori formali;
  • Miglioramento della chiarezza normativa, con l’obiettivo di colmare lacune, eliminare ambiguità e garantire una coerenza tra il testo principale del Codice e i relativi allegati.

A livello di struttura, il D.Lgs. n. 209/2024 si compone di 97 articoli, che non si limitano ad intervenire per l’appunto sull’articolato del Codice dei Contratti Pubblici (inserendo peraltro tre nuove disposizioni ex novo, artt. 82-bis, 225-bis e 226-bis e abrogando l’art. 109 sulla “Reputazione dell’impresa”) ma apportano modifiche (anche significative) anche agli allegati tecnici, aggiungendone anche in questo caso tre rispetto agli originari.

Il Governo, nella Relazione illustrativa al Correttiva, dà conto di come non sia stato possibile anticipare in tale contesto il procedimento di delegificazione degli allegati previsto dal Codice, in quanto “la revisione (ad opera del correttivo) degli allegati è consequenziale nella maggior parte dei casi a novelle apportate al relativo articolato del codice”.

Tuttavia, in un’ottica di semplificazione e al fine di rispondere alle esigenze degli operatori di settore, è stata invece valutata l’opzione di “dare ingresso ad uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che – nel rispetto delle procedure già previste a normativa vigente – possano “ospitare”, anche cumulativamente, il contenuto degli allegati per i quali il codice prevede la delegificazione in seconda istanza e a regime”. La scelta risponde dichiaratamente al fine di “evitare un groviglio normativo, con una disciplina attuativa contenuta in modo disorganico e non armonizzato nelle varie fonti normative di secondo livello, che non avrebbe consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti, soprattutto in occasione della realizzazione di progetti con scadenze ravvicinate”.

Da quanto sopra, è evidente come anche il sistema di attuazione del Codice originariamente congegnato esca profondamente mutato dall’intervento del Correttivo.

Principali aree di intervento del Decreto Correttivo Codice Appalti

 Le principali aree di intervento del Correttivo sono state individuate, nella Relazione illustrativa allo stesso, in dieci aree tematiche principali, identificate come prioritarie a seguito di confronti interistituzionali e con gli operatori economici, per garantire l’efficacia delle norme sui contratti pubblici:

  • Equo compenso;
  • Tutele lavoristiche;
  • Digitalizzazione;
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • Revisione prezzi;
  • Consorzi;
  • Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese;
  • Fase esecutiva del contratto di appalto;
  • Partenariato pubblico privato;
  • Collegi Consultivi Tecnici (CCT).

Di indubbia rilevanza l’attenzione che il Legislatore del Correttivo dedica alle tutele lavoristiche. A tale proposito, vanno registrati gli interventi sull’art. 11 del Codice, con riferimento al principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e con l’introduzione ex novo di un ulteriore Allegato (I.01, rubricato “Contratti collettivi”). .

Tali interventi sono volti, da un lato, a fornire un maggiore ausilio per le SS.AA. nell’individuazione dei CCNL di settore applicabili allo specifico affidamento, prendendo atto  delle evidenti problematiche sul punto riscontrate in sede applicativa; dall’altro a garantire la possibilità per l’OE che partecipa ad una procedura di gara di dichiarare un CCNL differente da quello individuato dalla SA, purché vengano garantite tutele economiche e normative equivalenti.

Dall’analisi del testo del Correttivo, anche al di là dalle specifiche “aree tematiche” individuate quali principali obiettivi di intervengo, emergono peraltro una serie di disposizioni meritevoli di specifica menzione e che si riverberano sulla concreta operatività degli operatori economici interessati a partecipare a gare d’appalto.

Modifiche agli articoli 17 e 18 del Codice Appalti

Con riferimento alla fase dello svolgimento delle procedure, fino alla stipulazione del contratto, il Correttivo in primo luogo introduce modifiche agli articoli 17 e 18 del Codice.

In primo luogo, per quanto riguarda l’art. 17, si introduce un termine massimo di tre mesi (prorogabile al massimo per ulteriori due mesi complessivi) che può intercorrere, per gli appalti di lavori, tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione degli atti di gara / invio degli inviti.

Si tratta di una modifica condivisibile (impattante sui soli appalti di lavori), volta ad evitare, da un lato, che intercorra un lasso di tempo eccessivo tra approvazione del progetto e pubblicazione della gara, con conseguenti variazioni dei prezzi; dall’altro, che i termini per la conclusione delle procedure di gara fissati dall’All. I.3 siano in concreto posti nel nulla dall’indebita estensione di tale fondamentale momento, immediatamente precedente la pubblicazione del bando / invio degli inviti.

In secondo luogo, quanto alla fase della stipula contrattuale, l’art. 18 del Codice è stato modificato nel senso di prevedere solo una facoltà per le procedure negoziate / affidamenti diretti, di procedere alla stipula con scambio di corrispondenza anche a mezzo PEC.

In sostanza, con la modifica in questione, si dà la possibilità alle SS.AA. di ricorrere alle modalità di stipula ordinarie anche per gli affidamenti che dovrebbero essere più “snelli” (i.e. procedure negoziate e affidamenti diretti). Evidente è dunque il potenziale aggravio per gli operatori economici con conseguente impatto sulla celerità dei procedimenti in questione, che invece dovrebbero essere caratterizzati da massima semplificazione.

Inoltre, sempre all’art. 18, viene ridotto lo stand – still del Nuovo Codice Appalti vale a dire il termine che deve intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione e la stipula del contratto, precedentemente individuato in 35 giorni ed oggi ridotto, in virtù per l’appunto del Correttivo, a 32 giorni.

Si tratta, a ben vedere, di una riduzione di soli tre giorni, che per quanto finalizzata alla riduzione (nel suo complesso) della durata delle procedure di affidamento, non è dato comprendere quale efficacia in concreto possa effettivamente esplicare visto che trattasi di una differenza di pochi giorni.

Digitalizzazione e trasparenza nel Correttivo Codice Appalti

Appaiono invece indubbiamente volte ad una risoluzione di problematiche effettivamente emerse nella pratica, alcune disposizioni adottate dal Correttivo in tema di digitalizzazione.

In particolare, il Correttivo Appalti mira ad accelerare e rendere effettivo il processo di digitalizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici, rafforzando l’infrastruttura digitale e i meccanismi di interoperabilità tra le diverse piattaforme istituzionali.

In tale contesto, sono stati introdotti una serie di interventi mirati, tra cui il potenziamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e l’implementazione di ulteriori soluzioni per garantire l’interconnessione tra le diverse banche dati.

L’interoperabilità, d’altronde, rappresenta un nodo chiave e strategico nel contesto del nuovo Codice mirante a garantire un'integrazione efficace delle informazioni e ottimizzare l'intero ciclo di vita del public procurement, assicurando maggiore efficienza, trasparenza e tempestività nei processi di verifica e gestione delle procedure contrattuali. Un obiettivo condivisibile e meritevole del massimo apprezzamento, ma che sino ad oggi non è possibile considerare pienamente raggiunto.

Le novità del Correttivo Appalti relative al FVOE

Per quanto riguarda il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ,riscontriamo nel Correttivo due misure volte a facilitarne, velocizzarne e semplificarne l’alimentazione, al fine di consentire una verifica tempestiva ed efficace dei requisiti di partecipazione alle gare:

  • Con una prima modifica (art. 11 del Correttivo) si prevede l’inserimento del comma 5- bis all’art. 35 del Codice, ai sensi del quale “In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice”.
  • La novella è volta a superare quella situazione di impasse nella pratica di sovente verificatasi per la quale le SS.AA. inviavano all’operatore una richiesta di autorizzazione all’accesso al FVOE, richiesta che però talvolta (per ragioni diverse) neppure perveniva all’operatore.La modifica appare quindi volta a superare le problematiche in questione prevedendo che l’autorizzazione (come era d’altronde naturale e connaturato, a parere di chi scrive, con la partecipazione alla procedura di gara) venga conferita “in sede di presentazione delle offerte”.Le SS.AA., in proposito, da quanto risulta dai casi sin qui riscontrati, si stanno muovendo nel senso di prevedere l’autorizzazione in questione alla verifica per il tramite del FVOE nell’ambito della domanda di partecipazione. Evidentemente, laddove tale autorizzazione mancasse all’interno della domanda di partecipazione messa a disposizione dalle SS.AA., saranno evidentemente gli operatori a doversi rendere parte attiva e avere cura di inserirla nella propria documentazione amministrativa.
  • Con una seconda modifica, si è previsto l’inserimento, all’art. 99, di un comma 3 – bis, in forza del quale “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2”.

La modifica appare innegabilmente significativa nella misura in cui consente di superare, anche in questo caso, situazioni in cui le SS.AA. non riuscivano ad ottenere entro tempistiche adeguate dalle Amministrazioni / dagli enti competenti il rilascio di taluni certificati essenziali ai fini delle verifiche ex art. 99 del Codice.

Nell’ambito delle procedure disciplinate dal Correttivo, invece, trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente potrà comunque procedere con l’aggiudicazione (definitiva, efficace), previo ottenimento di una autocertificazione.
La funzione di tale autocertificazione non appare invero del tutto perspicua nell’ipotesi in cui nulla sia cambiato rispetto a quanto già autodichiarato in sede di partecipazione alla procedura; ad ogni modo la norma è chiara nel richiederla in ogni caso, a prescindere dalla necessità di aggiornare le dichiarazioni già rese, quindi pur rimanendo qualche perplessità in termini di reale semplificazione della prescrizione in questione, le SS.AA. dovranno adeguarsi al disposto normativo.
La novella precisa poi che resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e che, qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità (ivi compresa l’ANAC ai fini dell’eventuale iscrizione nel Casellario laddove ritenga che la falsa dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave).

Le modifiche introdotte dal Correttivo agli appalti sotto soglia comunitaria

Il Correttivo interviene anche in tema di appalti inferiori alle soglie comunitari sia pur con un intervento meno incisivo di quanto ad esempio auspicato inizialmente dall’ANAC, senza andare dunque  ad incidere sull’ambito di operatività di affidamenti diretti (per i quali il limite rimane fissato a 150.000 Euro per i lavori e 140.000 Euro per i servizi e forniture) e procedure negoziate.

Le novelle del Correttivo si appuntano invece:

  • sull’art. 49, prevedendo che per evitare l’applicazione del principio di rotazione le SS.AA. debbano anche effettuare una “previa verifica”, oltre che dell'accurata esecuzione del precedente contratto (elemento già contemplato dall’art. 49, comma 4) anche della “qualità della prestazione resa”. Il Consiglio di Stato, in sede di parere ha rilevato che la novella interviene sul comma 4 dell’articolo 49, in tema di deroga alla rotazione, sostituendolo con un nuovo testo mirato a meglio specificare la “meritevolezza” del contraente uscente;
  • sull’art. 50, ove con l’inserimento del comma 2 - bis si prevede ora che “Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).”;
  • sull’art. 53, ove, con l’inserimento del comma 4 – bis, viene chiarito (sulla scorta di quanto già anticipato da alcuni pareri del Servizio Supporto Giuridico del MIT) che “Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2”.

All’art. 61, inoltre, si è inserito il comma 2-bis, prevedendo che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione del caso in cui abbiano un interesse transfrontaliero certo (di ex art. 48, comma 2) tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le SS.AA. e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Nuovi requisiti di partecipazione alle gare d’appalto

Significative modifiche sono state apportate alla disciplina dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture (ex art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici).
Le innovazioni normative hanno in sostanza ampliato in misura considerevole i margini di partecipazione, alla stregua del principio del favor participationis. In tale prospettiva, la determinazione del requisito relativo al fatturato globale viene ora effettuata sulla base dei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque. Inoltre, ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza professionale, si considerano pertinenti i servizi analoghi resi negli ultimi dieci anni.
Si tratta dunque di un “allargamento delle maglie” oggettivamente significativo ma che, allo stesso tempo, appare comunque fornire adeguato rilievo alla esperienza del soggetto, anche al fine di poter far entrare in contatto con la PA soggetti adeguatamente referenziati.

È stata altresì disciplinata in maniera più dettagliata la partecipazione alle gare da parte dei consorzi stabili, con particolare riferimento all’istituto del cumulo alla rinfusa. La novella distingue a seconda che si tratti di appalti di lavori o di servizi e forniture. Per questi ultimi, l’istituto del cumulo alla rinfusa viene confermato come già nel previgente assetto.
Per gli appalti di lavori, invece, il cumulo si atteggia diversamente a seconda che il Consorzio designi consorziate per l’esecuzione o meno:

  • Se il consorzio esegue direttamente l’appalto, senza cioè indicare consorziate esecutrici, il cumulo è operante;
  • Se l’appalto è invece eseguito dalle consorziate designate, queste devono possedere direttamente i requisiti richiesti senza possibilità di operatività del cumulo alla rinfusa.

Con riferimento alla fase esecutiva, il Correttivo Appalti, oltre a intervenire sulla tematica delle varianti, ha introdotto un sistema di premialità e penalità volto a incentivare il rispetto dei termini contrattuali da parte degli operatori economici, penalizzando eventuali ritardi e premiando l’anticipata esecuzione delle prestazioni.

Ulteriori novità del Correttivo Codice Appalti: subappalto ed equo compenso

Sempre per quanto attiene alla fase esecutiva, è importante rammentare che il Correttivo è intervenuto su diversi aspetti del travagliato istituto del subappalto:

  • In primo luogo, è stato introdotto l'obbligo per gli appaltatori di stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese (PMI) per almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili. Tuttavia, agli operatori economici è fornita la facoltà di indicare, nella propria offerta, una diversa percentuale, motivandola in base all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
  • È stato inoltre introdotto l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, al fine di evitare, in sostanza, che l’Appaltatore possa giovarsi nella revisione prezzi mentre il subappaltatore no in assenza di una adeguata previsione nel contratto di subappalto;
  • Con riferimento all’obbligo, per il subappaltatore, di applicare, per le prestazioni affidate in subappalto il medesimo CCNL del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente, il Correttivo prevede che, in alternativa, il subappaltatore possa applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore (anche con riferimento al CCNL indicato dalla SA per le prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie, ex art. 11, comma 2-bis);
  • Con riferimento, infine, all’ 119, comma 17, il Correttivo ha previsto che si applicano al subappalto a cascata le stesse disposizioni previste per il subappalto dal medesimo articolo e dagli altri articoli del Codice in tema di subappalto, confermando dunque che anche il subappalto a cascata debba essere autorizzato dalla Stazione Appaltante;
  • Infine, con una disposizione che non ha mancato di sollevare perplessità, quanto al comma 20 dell’art. 119, il Correttivo prevede che, in sede di qualificazione, solo i subappaltatori possono utilizzare i certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle prestazioni eseguite, mentre gli appaltatori possono utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie scorporabili solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva.

Ulteriori disposizioni di portata significativamente innovativa sono quelle relative all’equo compenso per i professionisti nell’ambito delle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, con una disciplina che mira a trovare un equilibrio tra la Legge sull’equo compenso e la normativa in tema di appalti pubblici, gli interventi sugli Accordi quadro e la sostanziale riformulazione (differenziata tra lavori e servizi) della revisione prezzi (con introduzione dell’All. II.2-bis), oltre alla integrale riscrittura dell’art. 193, della disciplina del project financing.

Alla luce di quanto sin qui brevemente illustrato, l’intervento del Correttivo è comunque imponente e significativo sotto plurimi aspetti, per quanto abbia mancato di affrontare una serie di temi che pure avrebbero richiesto un intervento.
Occorrerà evidentemente valutare l’efficacia delle modifiche introdotte alla luce da un lato dell’applicazione pratica che verrà fornita dalle Stazione Appaltanti delle neo-introdotte disposizioni e, dall’altro, delle prime pronunce di prassi e giurisprudenza che non tarderanno ad arrivare.

 

Avv. Luca Spaziani

Tonucci & Partners