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Il c.d. D.L. “Semplificazioni” - Legge 16 luglio 2020, n. 76 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 24.
Il provvedimento pubblicato reca alcune modifiche rispetto alla versione approvata dal CdM e a quella inviata per la bollinatura.
Il Decreto muove dal presupposto della straordinaria necessità e urgenza, da un lato, di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contrattualistica pubblica e di edilizia, senza pregiudizio per i presidi di legalità e, dall’altro, di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, unitamente a misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si tratta, in sostanza, di un intervento ad ampio spettro, che va ad incidere su molteplici e diversi aspetti del complessivo rapporto cittadino – impresa e P.A.. Il tutto in una generalizzata, tendenziale ottica di semplificazione.
L’intervento appare particolarmente significativo per quanto riguarda gli appalti pubblici, per i quali le misure di semplificazione sono contenute nel Titolo I, Capo I del provvedimento, in particolare agli articoli 1 – 9. Le direttrici di intervento sono diverse ed hanno condotto all’ adozione di previsioni di diversa natura, la gran parte delle quali ha una durata temporalmente limitata (sino al 31.07.2021).
Da un lato, un primo gruppo di disposizioni è rappresentato da misure volte a introdurre misure di semplificazione dell’iter delle procedure di affidamento.
GLI APPALTI SOTTO SOGLIA
Ebbene, a tale proposito, uno degli sforzi maggiori nel senso della semplificazione va registrato per gli appalti sotto soglia comunitaria, materia ormai travagliata viste le numerose modifiche già succedutesi nel corso degli ultimi anni rispetto alla versione iniziale del Codice.
A tale riguardo, oltre a fornire termini stringenti per la conclusione delle procedure (rispettivamente, due e quattro mesi a seconda che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, con previsione di sanzioni in caso di sforamento del termine), il D.L. “Semplificazioni” prevede, per gli affidamenti la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto, che passa dai precedenti 40.000 Euro a 150.000 Euro, senza distinzione tra lavori, servizi e forniture [art. 1, comma 2, lett. a)] e, comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35.
Oltre tale soglia, si prevede lo svolgimento di procedure negoziate con inviti in numero diverso a seconda dell’importo dell’affidamento. In particolare si prevede l’invito di 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate fino alle soglie UE per servizi e forniture e fino a 350.000 Euro per i lavori, di 10 operatori economici per gli affidamenti di lavori da 350.000 Euro fino a 1 milione e di 15 tra 1 milione e la soglia UE per i lavori [art. 1, comma 2, lett. b)]. Nel caso di procedura negoziata, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Si prevede infine, per gli appalti sotto soglia di cui sopra, il superamento dell’istituto garanzia provvisoria, salve specifiche eccezioni.
GLI APPALTI SOPRA SOGLIA
Quanto agli appalti sopra soglia, l’art. 2 prevede, per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021, un termine di conclusione del procedimento di gara di sei mesi e la generalizzata possibilità di avvalersi dei termini ridotti per le procedure di urgenza (art. 2, comma 2), oltre all’ulteriore impulso all’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, che diviene obbligatorio per i lavori sopra soglia (art. 6). Un particolare regime viene previsto all’art. 2, commi 3 e 4 per gli appalti anti – crisi e nell’ambito dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche.
Si prevedono poi semplificazioni in tema di verifiche antimafia e di stipula del contratto, oltre che di tipo processuale, volte ad incidere su taluni specifici aspetti del rito appalti miranti in sintesi a scongiurare che le iniziative giurisdizionali ostacolino l’esecuzione dei contratti.
Dall’altro, il Governo ha inteso sfruttare il D.L. “Semplificazioni” per disporre la proroga delle sospensioni previste dal D.L n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) e di talune discipline temporanee, estendendole sino al 31.12.2021. Risultano quindi ulteriormente prorogate le sospensioni disposte dallo Sblocca cantieri (originariamente stabilite fino al 31.12.2020), quali (i) l’obbligo dei commissari di gara di essere iscritti all’Albo ANAC, (ii) l’obbligo di avvalersi delle centrali di committenza, (iii) il divieto di appalto integrato, e si prevede altresì che sino al 31.12.2021 sarà possibile per le stazioni appaltanti avvalersi della c.d. inversione procedimentale.
Il D.L. “Semplificazioni” ha rappresentato poi l’occasione per introdurre ulteriori modifiche dal tenore più tecnico, tra le quali appare necessario menzionare, con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il re-inserimento (già infatti “tentato” in sede di D.L. n. 32/2019, ma poi non recepito nella Legge di conversione), della possibilità di escludere un operatore anche per violazioni fiscali e contributive gravi, anche se non definitivamente accertate.
Infine, meritano di essere richiamate le disposizioni previste dal D.L. “Semplificazioni” in tema di istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere, volto a evitare che vi siano situazioni di temporanea mancanza di somme per il completamento delle opere (art. 7) e quelle in tema di nomina e poteri dei Commissari straordinari (art. 9).
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