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La Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. D.L. "Semplificazioni").
Il provvedimento, come si ricorderà, muoveva dal presupposto della straordinaria necessità e urgenza, da un lato, di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, senza pregiudizio per i presidi di legalità e, dall’altro, di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, unitamente a misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In sede di conversione sono intervenute rilevanti modifiche rispetto al testo originario del DL. L’intervento risultante dalla conversione in legge appare indubbiamente ad amplissimo spettro e va ad incidere su molteplici e diversi aspetti del complessivo rapporto cittadino – impresa e P.A., in una generalizzata, tendenziale ottica di semplificazione.
Tuttavia, proprio l’ampio raggio di azione del provvedimento e le numerose modifiche intervenute in sede di conversione hanno comportato che Il Presidente della Repubblica, in un messaggio indirizzato ai Presidenti di Camera e Senato, abbia ritenuto di puntualizzare di avere «proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale», invitando tuttavia il Governo «a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza», richiamando altresì «l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale»;”.
Per quel che qui interessa, particolarmente significative appaiono le disposizioni adottate con riferimento agli appalti pubblici, le cui misure di semplificazione sono contenute nel Titolo I, Capo I del provvedimento, in particolare agli articoli 1 – 9.
Le direttrici di intervento sono diverse ed hanno condotto all’ adozione di previsioni di diversa natura, la gran parte delle quali ha una durata temporalmente limitata (estesa, in sede di conversione, sino al 31.12.2021). Tuttavia, in particolare in sede di conversione in Legge, non sono mancate modifiche incidenti proprio sul testo del D.Lgs. n. 50/2016, con modifiche dunque permanenti alla disciplina dei contratti pubblici.
GLI APPALTI SOTTO SOGLIA
Uno degli sforzi maggiori nel senso della semplificazione va registrato per gli appalti sotto soglia comunitaria, materia ormai travagliata viste le numerose modifiche già succedutesi nel corso degli ultimi anni rispetto al testo iniziale del Codice.
A tale riguardo, oltre a fornire termini stringenti per la conclusione delle procedure (rispettivamente, due e quattro mesi a seconda che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, con previsione di sanzioni in caso di sforamento del termine), il D.L. “Semplificazioni” come convertito in Legge n. 120/2020 all’art. 1, comma 2, lett. a), prevede, per gli affidamenti la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto, che passa dai precedenti 40.000 Euro a 150.000 Euro per i lavori, mentre per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, la soglia è stata fissata, in sede di conversione, ad Euro 75.000.
Oltre le suddette soglie, si prevede lo svolgimento di procedure negoziate con inviti in numero diverso a seconda dell’importo dell’affidamento e segnatamente, 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate per servizi e forniture da 75.000 Euro e fino alle soglie UE e, per i lavori, da 150.000 Euro fino a 350.000 Euro, 10 operatori economici per gli affidamenti di lavori da 350.000 Euro fino a 1 milione e 15 tra 1 milione e la soglia UE per i lavori [art. 1, comma 2, lett. b)].
Nel caso di procedura negoziata, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con la precisazione, inserita in sede di conversione che resta fermo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del Codice, che come noto impone l’utilizzo del criterio dell’OEPV in specifici casi. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a dare evidenza dell’avvio delle suddette procedure negoziate mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale.
Sempre in sede di conversione, si è precisato che nel caso di affidamenti diretti di importo sino a 40.000 euro non è obbligatoria la pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura.
Confermato infine, per gli appalti sotto soglia di cui sopra, il superamento dell’istituto garanzia provvisoria, salve specifiche eccezioni.
GLI APPALTI SOPRA SOGLIA
Quanto agli appalti sopra soglia, si prevede all’art. 2, per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, un termine di conclusione del procedimento di gara di sei mesi e la generalizzata possibilità di avvalersi dei termini ridotti per le procedure di urgenza (art. 2, comma 2), oltre all’ulteriore impulso all’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, che diviene obbligatorio per i lavori sopra soglia (art. 6). Un particolare regime viene previsto all’art. 2, commi 3 e 4 per gli appalti anti – crisi e nell’ambito dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche. In sede di conversione in legge si è previsto che le suddette disposizioni si applicano anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.
ULTERIORI DISPOSIZIONI RECATE DAL DL SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE
Con il DL come convertito in legge sono previste poi semplificazioni in tema di verifiche antimafia e di stipula del contratto, oltre che di tipo processuale, volte ad incidere su taluni specifici aspetti del rito appalti miranti in sintesi a scongiurare che le iniziative giurisdizionali ostacolino l’esecuzione dei contratti.
Con il D.L. “Semplificazioni” convertito in Legge si è inteso peraltro disporre la proroga delle sospensioni previste dal D.L n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) e di talune discipline temporanee, estendendole sino al 31.12.2021. Risultano quindi ulteriormente prorogate le sospensioni disposte dallo Sblocca cantieri (originariamente previste sino al 31.12.2020), quali (i) l’obbligo dei commissari di gara di essere iscritti all’Albo ANAC, (ii) l’obbligo di avvalersi delle centrali di committenza, (iii) il divieto di appalto integrato, e si prevede altresì che sino al 31.12.2021 sarà possibile per le stazioni appaltanti avvalersi della c.d. inversione procedimentale.
Il provvedimento qui in esame ha peraltro rappresentato l’occasione, per inserire ulteriori modifiche dal tenore più tecnico (talune delle quali permanenti e non legati alla temporaneità dell’intervento emergenziale), tra le quali appare necessario menzionare, con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ormai definitivo re-inserimento (già infatti “tentato” in sede di D.L. n. 32/2019, ma in quel caso non recepito nella Legge di conversione), della possibilità di escludere un operatore anche per violazioni fiscali e contributive gravi, anche se non definitivamente accertate.
Avv. Luca Spaziani, Studio Legale Tonucci&Partners
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