D.L. Semplificazione: quali modifiche al Codice dei Contratti Pubblici.
Il 12 dicembre 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato un Decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazioni (c.d. Decreto Semplificazione).
Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, il Consiglio dei Ministri ha approvato solo la modifica all'art. 80 del Codicerelativamente al c.d. illecito professionale. Si legge nel Comunicato di Palazzo Chigi che sono state introdotte "disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti".
In attesa di conoscere il testo definitivo del Decreto approvato, è utile riportare lo stralcio della bozza resa nota nei giorni precedenti il Consiglio dei Ministri che riformulava l'art. 80, co. 5, lett c) del D.Lgs n. 50/2016 come segue: "la lettera c) è sostituita dalle seguenti: “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
Inoltre, rispetto al testo circolato nei giorni antecedenti al Consiglio dei Ministri, non sono state approvate le modifiche riferite, tra l'altro, alle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie e all'istituto del subappalto. A tal riguardo, la bozza del decreto conteneva l'innalzamento dell'importo delle procedure sotto soglia nei lavori (dall'attuale limite di 1 milione di euro fino a 2,5 milioni di euro) e l'eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. Non è tuttavia escluso, stando alle dichiarazioni dei membri del Governo, che tali modifiche possano essere inserite in sede di approvazione della Legge di conversione al Decreto Legge, da approvare entro sessanta giorni.
Nel medesimo Consiglio dei Ministri, il Governo ha inoltre dato il via alla riforma integrale del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In particolare, è stato approvato il disegno di legge contenente la delega a riformare, entro un anno, il Decreto n. 50/2016. Tra le modifiche previste la semplificazione del linguaggio utilizzato dal Codice, l'introduzione di una disciplina differenziata per le procedure sotto soglia, l'abolizione delle Linee Guida ANAC da sostituire con un unico regolamento di attuazione (analogamente al sistema previgente basato sul binomio Codice, D.Lgs. n. 163/2006, e Regolamento, DPR n. 207/2010).
Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli&Partners