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Il contratto multiservizi rappresenta una delle classiche figure di contratto d’appalto di servizi, quella tipologia di appalto in cui un soggetto, detto committente o appaltante, affida l’esecuzione di un lavoro o servizio ad un altro soggetto, detto appaltatore, che con i propri dipendenti si impegna a svolgerlo.
Detto contratto si sostanza nell’affidamento alla medesima impresa di plurimi servizi (da qui, la denominazione “multiservizi”), come ad es. il servizio di pulizia di un immobile e contestualmente il servizio di receptionist.
In contratti di questo tipo, i problemi di maggiore rilevanza sussistono nel caso di cessazione dell’appalto; infatti, la società appaltatrice subentrante ha facoltà di poter sottoscrivere un contratto d’appalto con differenti modalità attuative e, soprattutto, prevedendo l’utilizzo, anche in diminuzione, di differente personale.
Ad ogni modo, vista la complessità della situazione sono state previste, con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore dal 1° luglio 2021, specifiche cautele e modalità attuative.
Notevole rilevanza è stata assunta dai principi di coordinamento e cooperazione tra la società uscente e quella entrante.
Nello specifico, è l’art. 4 del CCNL ad occuparsi del “cambio d’appalto” che, proprio nell’ottica della cooperazione tra le imprese, ha sancito alcuni obblighi di comunicazione ed informazione a carico delle imprese coinvolte.
In modo particolare “[…] l’azienda cessante darà preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti”.
Tale onere di comunicazione non è l’unico obbligo introdotto ai sensi dell’art. 4; infatti, la società appaltatrice uscente dovrà inoltrare specifica documentazione, tra cui quella attestante la consistenza numerica dei lavori interessanti nell’appalto e quella attestante l’eventuale impiego saltuario o contrattuale presso altri appalti, non solo ai sindacati ma anche alla società appaltatrice subentrante.
Ci sono essenzialmente due situazioni che possono verificarsi in caso di cambio di appalto multiservizi:
Ognuna di queste ipotesi presenta peculiarità ad hoc.
Infatti, qualora avvenga un cambio d’appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali “l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini da almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”.
Le modalità operative in caso di cessazione dell’appalto multiservizi che comporti una modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali sono sostanzialmente differenti.
In casi del genere, il nuovo art. 4 del CCNL statuisce che “[…] l’impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto […]”.
In casi del genere, vista la necessità di garantire l’equilibrio occupazionale, troveranno applicazione strumenti come la messa in mobilità del personale, l’applicazione del part-time o la riduzione degli orari lavorativi.
Bisogna precisare che tali modalità operative troveranno applicazione anche nel caso in cui la società appaltatrice uscente e quella entrante siano la stessa ma che, a causa di una modificazione di termini, modalità e/o prestazioni contrattuali, non sia possibile garantire il rispetto del livello di occupazione precedentemente garantito.
In conclusione, è possibile analizzare come il nuovo CCNL abbia cercato di dettagliare quante più tutele a favore dei lavoratori.
Per tale ragione, è stato esplicitatamente previsto, inoltre, che, nei limiti di quanto imposto in ragione della tipologia di cambio d’appalto, la società appaltatrice subentrante avrà l’obbligo di assumere “in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall’azienda cessante”.
Avv. Silvia Lanzaro, Studio legale Piselli&Partners
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