Casellario Informatico dei contratti pubblici: modifiche al Regolamento
Il D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) ha attribuito all’ANAC il compito di gestire il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenente tutte le informazioni relative agli operatori economici che rilevano alla luce dell’art. 80 dello stesso Codice.
Ebbene, l’ANAC ha ormai da tempo adempiuto a tale compito e, per l’appunto, ha predisposto un apposito “regolamento” che disciplina la gestione del Casellario Informatico. Tale regolamento, suddiviso in articoli, indica le notizie e le informazioni riguardanti gli operatori economici che devono essere comunicate all’Autorità e disciplina il procedimento di iscrizione nel Casellario Informatico nonché l’aggiornamento delle annotazioni anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Alla luce dell’ultima modifica apportata al Regolamento, approvata il 29 luglio 2020, tra le informazioni relative agli operatori economici e suscettibili di iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici vi rientrano anche “le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, c. 1, d. lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016”(art. 8, comma 2, lett. l)).
Pertanto, a seguito di tale modifica del Regolamento, anche la mera adozione di misure cautelari rileverà ai fini dell’annotazione nel Casellario Informatico, qualora tali misure cautelari siano adottare in relazione alla possibile commissione dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e nei confronti di soggetti particolarmente rilevanti all’interno dell’impresa quali quelli indicati dall’art. 80, comma 3.
Posta l’integrazione dell’art. 8 del Regolamento, anche la disciplina relativa al procedimento di annotazione nel Casellario Informatico è stata integrata con l’introduzione dell’art. 34-bis. Tale articolo, rubricato “Annotazione di misure cautelari personali”, prevede che, a seguito della comunicazione dell’adozione delle misure cautelari di cui al predetto art. 8, comma 2, lett. l), venga avviato il procedimento di annotazione nel Casellario nei confronti dell’operatore economico.
È importante rilevare sia la garanzia del contradditorio a tutela dell’operatore economico, il quale può presentare una memoria scritta all’Ufficio incaricato del procedimento, sia l’obbligo di motivazione a carico del dirigente preposto a redigere la comunicazione di conclusione del procedimento. Tale comunicazione è destinata all’operatore economico interessato dal procedimento di annotazione ed è volta a rendergli noto il testo dell’annotazione che verrà inserita nel Casellario nonché gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario.
In ogni caso, si segnala che l’annotazione nel Casellario è suscettibile di cancellazione qualora venga annullata la misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’operatore economico, da più di un anno.
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