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L’articolo 58 del D. Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore lo scorso 1° aprile, reca la disciplina in materia di suddivisione in lotti.
L’Art. 1, co. 2, lett. d) della legge delega al Governo in materia di Contratti pubblici del 21 giugno 2022, n. 78, stabiliva la “Previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti … anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità”.
Nel rispetto di quanto disposto nella legge delega, l’articolo 58 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che “Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”.
I lotti possono essere “funzionali”, “prestazionali” o “quantitativi”.
Per “lotto funzionale”, si intende uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (es: realizzazione di un tratto di ferrovia o di autostrada da casello a casello; servizio di pulizia del singolo padiglione di un grande ospedale; servizio postale da eseguirsi in una determinata regione).
Con “lotto prestazionale” si intende, invece, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto (es: realizzazione di un edificio suddivisa in più lotti per la realizzazione delle diverse categorie di opere: edili, elettriche, idrauliche).
Infine, per “lotto quantitativo”, si intende uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto (es: servizio postale che prevede l’invio di 1.000.000 raccomandate, suddiviso in due lotti da 500.000 raccomandate; fornitura di 1000 computer suddiviso in due lotti da 500 computer).
Alla luce della disposizione vigente ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile desumere i seguenti principi sottesi all’istituto della suddivisione in lotti:
La disciplina si inserisce nel solco anche del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la regola della suddivisione in lotti risponde all’obiettivo ed esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole per la convinzione che per questa via si possa migliorare l’efficienza del servizio all’utenza (Consiglio di Stato, sentenza 24.10.2023, n. 9203).
Avv. Daniele Bracci - Studio Legale Piselli&Partners
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