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L' art.35 del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) fissa le soglie di rilevanza comunitaria, ossia gli importi dei contratti pubblici a partire dai quali trovano applicazione le disposizioni del Codice.
Per determinare l’importo dei contratti pubblici al fine di procedere al collocamento sotto o sopra le soglie di rilevanza comunitaria, l' art.35, cit. specifica che occorre tenere conto dell’importo totale al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Ciò posto, le soglie di rilevanza comunitaria sono chiaramente enumerate dal Codice (art.35), che specifica dettagliatamente:
Soglie apposite valgono, poi, per i contratti pubblici nei settori speciali.
Ebbene, al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture le Amministrazioni aggiudicatrici, sebbene abbiano pur sempre la possibilità di ricorrere a procedere di affidamento che assicurino una piena concorrenzialità tra gli operatori economici, possono in ogni caso ricorrere a procedure di affidamento meno concorrenziali, quali la procedura negoziata e finanche – per contratti pubblici di modesto valore – all’affidamento diretto.
Ciò posto, occorre ora analizzare dettagliatamente quali siano gli importi delle soglie di rilevanza comunitaria, tenendo conto del fatto che tali importi non rimangono fissi e immutabili nel tempo, bensì sono soggetti a variazione.
Infatti, la Commissione europea provvede periodicamente a rideterminare le soglie con apposito provvedimento, che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ebbene, le soglie in vigore attualmente sono le seguenti:
Con riguardo ai settori speciali, la soglia comunitaria relativa ai lavori pubblici rimane la stessa mentre risultano differenti quella per le forniture, i servizi e i concorsi di progettazione (euro 431.000) e quella per i servizi sociali (euro 1.000.000).
Come si è detto, al di sotto di tali importi i contratti pubblici eventualmente da affidare sono denominati “contratti sotto soglia” e rispondono alla disciplina dettata dall’art. 36 del Codice.
Pertanto, con riguardo a tali contratti, sebbene siano ammesse modalità di affidamento che attenuano la concorrenza tra gli operatori economici, in ogni caso deve essere assicurato il rispetto del principio di rotazione nonché di tutti i principi richiamati all’art. 30, comma 1, del Codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).
Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio Legale Piselli&Partners
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