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L’art. 80 dlgs 50 2016 del Codice dei contratti pubblici disciplina le cd. “cause di esclusione” dalla partecipazione alle gare, ossia quei requisiti soggettivi, definiti anche di “ordine pubblico o di moralità”, consistenti in condizioni soggettive dell’operatore economico suscettibili, ove mancanti, di precludere la partecipazione ad una gara pubblica.
Il suddetto articolo prevede che le stazioni appaltanti, al fine di verificare la veridicità e la sussistenza di quanto dichiarato dagli operatori economici in fase di gara, effettuino appositi controlli, consultando la pertinente documentazione detenuta da enti certificatori.
In particolare, le stazioni appaltanti chiedono il rilascio di certificati, dichiarazioni e altri mezzi di prova indicati nell’art 86 e nell’Allegato XVII del Codice. Tra i mezzi di prova figurano: il DURC, i documenti del cd. Casellario informatico dell’ANAC, i documenti del casellario giudiziario, visure camerali etc.
La ratio della disposizione risiede nella (evidente) necessità che per essere riconosciuti controparti contrattuali della P.A., gli operatori economici devono trovarsi in una posizione di assoluta regolarità e ottemperanza a tutta una serie di obbligazioni previste dall’ordinamento in materia di attività di impresa.
Secondo la giurisprudenza, le cause di esclusione sono soggette ad un’interpretazione rigorosa non suscettibile di estensione analogica, nell’ottica del favor partecipationis e del principio di libera concorrenza. Pertanto, qualora venga inserita in un bando una “clausola ambigua”, l’operatore economico deve interpretarla nel senso di impedire che la stessa assuma carattere escludente (cfr. Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232).
In particolare, vi sono due tipologie di esclusione:
I commi 1 e 2 disciplinano i motivi di esclusione diretta, che consistono in:
Il comma 3 del medesimo articolo, molto complesso, prescrive la platea di soggetti a cui si riferiscono i motivi di esclusione dell’operatore economico, in virtù del tipo di società.
I motivi di esclusione sottoposti alla valutazione della stazione appaltante, in sintesi, sono:
Si precisa che in relazione agli illeciti professionali, le imprese partecipanti alla gara hanno l’onere, secondo l’ultimo inciso dell’art. 80, comma 5, lett. c), di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3592; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530).
Ulteriore motivo di esclusione non diretta è la presentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti di documentazione o dichiarazioni non veritiere. In tal caso, la stazione appaltante deve segnalarlo all’ANAC.
Se tali dichiarazioni sono state rese con dolo o colpa grave l’Autorità dispone l’iscrizione nel casellario giudiziario ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni. Al termine dei due anni l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Da ultimo, si segnala che il comma 4 dell’ Art. 80 è stato di recente modificato dal cd. decreto “Semplificazioni” (n. 76/2020), il quale ha apportato sostanziali modifiche in merito al concetto di “violazioni gravi definitivamente accertate”.
Infatti, vi è una esclusione obbligatoria nel caso di violazione gravi definitivamente accertate e una esclusione facoltativa, da parte della stazione appaltante, nel caso in cui l’impresa abbia commesso gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.
Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio Legale Piselli&Partners
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