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L’art. 1655 c.c.: il contratto di appalto
L’appalto, disciplinato dall’art. 1655 c.c., è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, pagato dall’altra (committente).
L’appalto può avere natura pubblica o privata, a seconda che il committente o l’opera abbia natura pubblica o privata.
Mentre l’appalto privato è disciplinato dal codice civile, il contratto d’appalto pubblico è disciplinato da una disciplina speciale, denominata codice dei contratti pubblici, caratterizzata da profili di natura pubblicistica. Tuttavia, per quanto non espressamente previsto nel codice dei contratti pubblici, anche all’appalto pubblico si applicano le disposizioni del codice civile (cfr. art. 12 del d.lgs. 36/2023).
Nel tempo si sono susseguiti diversi codici dei contratti pubblici: D.lgs. 163/2006, D.lgs. 50/2016; D.lgs. 36/2023. Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, attualmente vigente, trova applicazione per i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati a partire dal 1° luglio 2023.
Quali sono gli elementi essenziali di un contratto di appalto?
Al pari di ogni contratto, elementi essenziali sono l’indicazione dei soggetti contraenti, l’oggetto, la causa e, in alcune ipotesi previste dalla legge, la forma scritta (art. 1325 c.c.).
Per quanto attiene i soggetti contraenti, come anticipato, essi sono l’appaltatore, cioè colui che assume l’obbligazione di risultato, e il committente, colui che assume l’obbligazione del pagamento del prezzo.
L’art. 1655 c.c., a proposito dell’appaltatore, precisa che l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione del rischio sono a carico di questo, affermando implicitamente che deve essere un imprenditore.
Con riferimento all’oggetto, sulla base dell’obbligazione assunta dall’appaltatore è possibile distinguere tra appalti di opere, indistintamente mobili o immobili, e appalti di servizi. Tipico esempio della prima categoria è la costruzione di un edificio, mentre tra gli appalti di servizi emblematico è il servizio di catering.
Altresì, come emerge chiaramente dal testo della disposizione, è necessario che il compimento dell’opera o del servizio avvenga dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, diversamente si configurerebbe un’altra figura giuridica, la più appropriata delle quali potrebbe essere la donazione.
Per quanto attiene alla forma il legislatore non detta alcuna prescrizione, salvo che per la costruzione di navi e aeromobili: l’appalto è un contratto a forma libera per cui può essere stipulato anche oralmente o per fatti concludenti (sul punto Cassazione civile, sez. I, 26/10/2009, n.22616). Va, al riguardo, precisato che il contratto di appalto pubblico deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. art. 18 del D.lgs. 36/2023).
Contratti di appalto di lavori edili
Il legislatore presta particolare attenzione agli appalti aventi ad oggetto edifici o altre opere destinate ad una lunga durata per loro natura, come può dedursi dalla previsione di cui all’art. 1669 c.c. di una garanzia decennale nell’ipotesi di rovina o deterioramento ovvero gravi danni di cose immobili.
Per lavori edili si intendono, secondo la definizione contenuta nell’Allegato X del T.U.S.L. (D. Lgs. 81/08), tutti quei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, di trasformazione, di rinnovamento o di smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee (in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali), comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Un’importante novità con riferimento ai contratti di appalto aventi ad oggetto lavori edili è stata apportata dal comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), il quale ha introdotto l’obbligo, per fruire dei bonus fiscali edilizi, di indicare nel contratto di appalto e nelle relative fatture “i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, qualora si tratti di opere aventi valore complessivamente superiore ad € 70.000.
Quando il contratto di appalto è nullo?
Il contratto di appalto è nullo quando l’oggetto è contrario a norme imperative, impossibile, indeterminato o indeterminabile.
Per quanto riguarda l’illiceità dell’oggetto, ad avviso della giurisprudenza, il contratto di appalto di lavori edili è nullo nel caso in cui questi siano realizzati in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, cioè quando l’edificio realizzato è diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche (cfr. Cass. civ., ord. 4 maggio 2023, n. 11636; Cass. civ., ord. 18 luglio 2022, n. 22516).
Ancora per giurisprudenza consolidata, è nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. il contratto che abbia ad oggetto la costruzione di un immobile totalmente privo di titolo edilizio, avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c., onde l’appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo dovuto.
Diverso è, invece, il caso di titolo abilitativo rilasciato dopo la stipula del contratto e persino dopo l’inizio dei lavori, in tal caso non vi nullità del contratto, a condizione che il titolo sia stato ottenuto prima della ultimazione dei lavori (Cass. civ, sent. 7 maggio 2019, n.11883).
Il contratto di appalto è nullo quando, ad esempio, le parti abbiano concluso il contratto sottoponendolo alla condizione sospensiva dell’ottenimento della concessione edilizia. In caso di mancato rilascio di quest’ultima, il contratto è nullo data “l’impossibilità dell’oggetto per la sussistenza di un impedimento di carattere giuridico che ostacola in modo assoluto il risultato cui la prestazione è diretta” (Cass. civ., sent. 24.06.2011 n. 13969).
Infine, come detto, il contratto di appalto pubblico è nullo quando non è stipulato per iscritto in modalità elettronica.
Avv. Daniele Bracci - Studio Legale Piselli&Partners
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