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29/05/2020

Aggiudicazione appalti in emergenza sanitaria: il TAR si pronuncia in merito alla sospensione dei procedimenti amministrativi

Aggiudicazione appalti in emergenza sanitaria: il TAR si pronuncia in merito alla sospensione dei procedimenti amministrativi

Con la sentenza 22.05.2020 n. 5436 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha affrontato il tema della sospensione dei procedimenti amministrativi per l’aggiudicazione degli appalti strumentali all’emergenza sanitaria e sul rapporto tra misure sospensive e procedimenti c.d. straordinari.

Nel caso di specie la Stazione appaltante aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990, dichiarando l’inefficacia dell’accordo quadro sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara dalla stessa indetta per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria”.

Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 103 d.l. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, eccesso di potere e difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione sospeso il termine per l’adozione del provvedimento amministrativo di secondo grado.

Nel rigettare, inter cetera, il ricorso, il TAR nega che potesse applicarsi al caso in esame la sospensione disposta dall’articolo 103 del DL n. 18/2020 e dall’articolo 37 DL 23/2020.

La norma si riferisce – secondo il Collegio – ai procedimenti ordinari in corso alla data di dichiarazione dello stato emergenziale, essendo stata adottata con la finalità di salvaguardare, da una parte, gli interessi delle parti coinvolti dal procedimento, dall’altra, di consentire all’amministrazione di concentrare le proprie risorse sulle attività amministrative strumentali a fronteggiare la difficilissima situazione attuale in cui versa il paese.

All’uopo viene introdotta una distinzione tra procedimenti ordinari e straordinari, per tale intendendosi quelli connessi all’emergenza sanitaria in atto, che sono connotati «da palese cifra di specialità rispetto alla disposta sospensione dei procedimenti “ordinari”».

Pertanto, secondo l’estensore, quella disposta dal citato art. 103 è una “sospensione straordinaria dei procedimenti ordinari”, mentre quella che il ricorrente intendeva avvalorare sarebbe una “sospensione speciale di un procedimento straordinario”, che esula del tutto dalla portata applicativa della normativa emergenziale.

Sarebbe invero totalmente irragionevole arrestare il procedimento di autotutela e “riprenderlo” alla fine del termine di sospensione, tenuto conto dei presupposti di necessità e urgenza che caratterizzano l’approvvigionamento di beni o risorse strumentali al contrasto dell’epidemia da Covid-19.

La pronuncia sembra esprimere un principio generale, peraltro già evincibile dalla normativa emergenziale, secondo cui le ipotesi di sospensione non riguardano le procedure per l’aggiudicazione di appalti in emergenza sanitaria, caratterizzati da straordinarietà.

Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio Legale Piselli&Partners

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