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31/07/2018

Aggiornamento Illeciti Professionali – Linea Guida ANAC n° 6

Aggiornamento Illeciti Professionali – Linea Guida ANAC n° 6

Il grave illecito professionale è disciplinato dall’articolo 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016.

Si tratta di una tematica “calda” in relazione alla quale è possibile riscontrare due recenti rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ci si riferisce, innanzitutto, a Consiglio di Stato, Sez. V^, 3.5.2018, n. 2639, nell’ambito del quale il Collegio si è interrogato sulla compatibilità della normativa nazionale, rispetto a quella europea, nella parte in cui prevede che in caso di risoluzione del contratto “l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio”.

Il secondo provvedimento di rimessione, adottato da T.A.R. – Piemonte, Sez. I^, 21.6.2018, n. 770, ha ad oggetto la normativa previgente, di cui al D.Lgs. 163/2006. La questione pregiudiziale, rimessa alla Corte di Giustizia, concerne la possibile compatibilità comunitaria della normativa italiana, ormai non più in vigore ma applicabile in taluni casi ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale. Quest’ultima, infatti, ritiene di escludere “dalla sfera di operatività del c.d. “errore grave” commesso da un operatore economico “nell’esercizio della propria attività professionale”, le condotte non strettamente sussumibili nell’ambito delle fattispecie normative sanzionate, vale a dire quelle tipicamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

I riportati provvedimenti si collocano nell’ambito di quel trend giurisprudenziale che vede, nelle materie disciplinate dal diritto comunitario, un deciso aumento delle ipotesi di coinvolgimento della Corte di Giustizia.

Tanto, naturalmente, è più necessario e opportuno nelle ipotesi, quale quella dell’illecito professionale, in cui l’applicazione dell’ istituto può comprimere e menomare la sfera di azione degli operatori economici.

 
 
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