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24/01/2022

Accordo quadro: cos’è e come funziona per appalti pubblici

Accordo quadro: cos’è e come funziona per appalti pubblici

Per Accordo quadro si intende un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici in cui si definiscono le condizioni generali dell’appalto, rimandando a successivi “appalti specifici” l’approvvigionamento effettivo da parte delle amministrazioni individuate nell’avviso di indizione della gara.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) definisce, al comma 1 lett. iii), l’Accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”; sulla base di tale accordo, pertanto, il concorrente aggiudicatario stipulerà contratti specifici secondo le esigenze delle singole amministrazioni.

Articolo 54 del codice appalti e accordo quadro

Il successivo art. 54 del Codice degli appalti disciplina l’istituto giuridico dell’Accordo quadro: in estrema sintesi gli accordi quadro possono essere conclusi fra una o più amministrazioni aggiudicatrici (può trattarsi anche di una centrale di committenza) ed uno o più operatori economici nel rispetto delle procedure previste dal Codice e le prestazioni possono avere ad oggetto indistintamente forniture, servizi o lavori.

Come si conclude l’accordo quadro?

L’Accordo quadro può essere concluso con un singolo operatore economico entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro medesimo o con più operatori economici a condizioni fisse o previa rinegoziazione.

Quanto dura un accordo quadro?

L’Accordo quadro può avere una durata massima di quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e di otto anni per gli appalti nei settori speciali. Secondo la giurisprudenza i singoli appalti specifici che si affidano sulla base dell’accordo quadro possono avere una loro durata autonoma e distinta che potrà anche superare quella dell’Accordo quadro (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455).

Gli “appalti specifici” basati su un Accordo quadro non devono recare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo quadro.

L’Accordo quadro reca una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione a valle dei successivi contratti esecutivi entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell’interesse e secondo le esigenze dell’amministrazione.

Come funziona l’accordo quadro

Recentemente il Consiglio di Stato ha spiegato che l’Accordo quadro costituisce una procedura di selezione del contraente allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d’aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l’indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste.

Così facendo l’amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento.

Quando fare un accordo quadro?

Il massimo Organo di Giustizia amministrativa ha anche spiegato quando conviene fare un Accordo quadro ovvero nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato, così che tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate) (cfr. Sez. V, 6 agosto 2021, 5785).

Che differenza c’è tra accordo quadro e convenzione quadro?

Diverse dagli Accordi quadro sono le Convenzioni quadro che l’art. 3, comma 1 lett. cccc) del Codice dei contratti annovera tra gli “strumenti di acquisto” ovvero gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura al confronto competitivo.

Trattasi delle Convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e da altri soggetti aggregatori.

Con la stipula della Convenzione quadro l’impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara, fino al raggiungimento del limite massimo previsto (il cd. massimale).

I beni e servizi così acquisiti dalle amministrazioni hanno caratteristiche di elevata standardizzazione e il loro acquisto avviene di solito per volumi o importi molto elevati.

Dunque, a differenza dell’Accordo quadro, la convenzione quadro può essere stipulata solo da soggetti aggregatori e non è un contratto di durata essendo basata su un massimale prestabilito, esaurito il quale il contratto sarà concluso.

Avv. Silvia Lanzaro, Studio legale Piselli&Partners