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Il Consiglio di Stato con la sentenza 26 ottobre 2018, n. 6083 si è pronunciato in tema di accesso agli atti in materia di appalti pubblici.
La società ricorrente, collocatasi al terzo posto nella graduatoria finale della procedura concorsuale indetta da un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona per l’affidamento del servizio di lava – nolo, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnato all’ offerta tecnica dell’aggiudicataria, con istanza di accesso ha chiesto alla stazione appaltante copia della documentazione e dell’offerta completa presentata dall’ aggiudicataria, nonché della eventuale documentazione presentata dalla medesima a giustificazione dell’offerta anomala, unitamente ai verbali della commissione di gara e ad altri documenti sulla procedura di gara.
L’aggiudicataria, contattata dalla stazione appaltante, non ha consentito “né la visione né l’estrazione di copia del progetto in quanto tutelato da segreto tecnico ed industriale”, con la conseguenza che la stazione appaltante ha respinto la formulata istanza di accesso agli atti.
La società ricorrente ha quindi proposto gravame avanti al TAR Friuli Venezia Giulia per far riconoscere il proprio diritto all’ accesso alla suddetta documentazione, deducendo “l’illegittimità del diniego impugnato per violazione della legge n. 241/1990, art.22 e seguenti, nonché l’illogicità, il travisamento dei fatti ed i falsi presupposti”.
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo della stazione appaltante di concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti, affermando che, nel caso di specie, oltre alla mancata prova della sussistenza del segreto commerciale prospettato dalla aggiudicataria, “non può dubitarsi che la richiesta di accesso formulata da parte ricorrente risulti proposta ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, valutazione che va fatta, oltretutto, ex ante e con riferimento alle prospettazioni di parte ricorrente, e non con riferimento ad un preteso anticipato giudizio sulle possibilità di accoglimento del ricorso”.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado, la società aggiudicataria della commessa in parola ha proposto appello, poi accolto dal Consiglio di Stato, secondo il quale:
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, l’appello è stato accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato respinto.
Avv. Gabriele Grande, Studio Legale Zoppellari
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