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21/02/2025

Requisiti Partecipazione ed Esecuzione Nuovo Codice Appalti

Requisiti Partecipazione ed Esecuzione Nuovo Codice Appalti

Requisiti di partecipazione ed esecuzione nel nuovo Codice Appalti: il decreto Correttivo d.lgs. n. 209 del 2024

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica ed eseguire i relativi contratti pubblici devono necessariamente possedere specifici requisiti, stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

In particolare il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente “sin dal momento della presentazione dell’offerta”, mentre “i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto” (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 92545 - enfasi aggiunte).

Ciò chiarito, occorre rilevare che i requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto si suddividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.

Requisiti di partecipazione alle gare d’appalto di ordine generale

I requisiti di ordine generale si riferiscono agli aspetti legali e morali che un operatore economico deve soddisfare per essere ammesso a partecipare ad una gara pubblica, i quali comprendono la capacità giuridica (il concorrente deve essere legalmente costituito e in grado di esercitare le proprie attività commerciali senza impedimenti), la conformità fiscale e contributiva (l’impresa deve essere in regola con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali) e l’integrità morale (non devono esistere cause di esclusione, come condanne penali per reati di corruzione, mafia o altre attività illecite, che possano comprometterne l’affidabilità).

Il  nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) ha riordinato e semplificato l’assetto dei requisiti di ordine generale rispetto alla previgente disciplina (d.lgs. n. 50 del 2016).

Cause di esclusione automatica dalle gare d’appalto pubbliche

In particolare, l’art. 94 del nuovo Codice è dedicato alle cause di esclusione automatica, vale a dire quelle riguardanti le sole violazioni gravi e definitivamente accertate, che, per tale motivo, non possono essere oggetto di istruttoria da parte della Stazione appaltante, la quale verificandone la sussistenza in capo ad un concorrente, deve procedere all’esclusione immediata di quest’ultimo.

Il comma 1 dell’art. 94, in continuità con il previgente art. 80, riportano l’elenco dettagliato dei reati che, una volta accertati definitivamente “con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”, comportano l’esclusione automatica dell’operatore economico concorrente.

Occorre tenere a mente, al riguardo, che, ai sensi del comma 7, “l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’ articolo 179, settimo comma, del codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima”.

Il successivo art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che è altresì causa di esclusione la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Un’innovazione dell’attuale disciplina, rispetto alla precedente, riguarda la circostanza per cui la causa di esclusione in caso di infiltrazione mafiosa non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario.

I commi 3 e 4 dell’articolo in esame forniscono, poi, l’elenco dei soggetti, con riferimento ai quali le Stazioni appaltanti devono accertare la sussistenza dei provvedimenti e delle circostanze, sanzionate dai primi due commi dell’articolo.

Tale elencazione presenta alcune novità rispetto alla disciplina previgente:

  1. l’estensione delle verifiche in capo all’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  2. l’eliminazione delle figure dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
  3. la restrizione delle verifiche al solo socio unico e l’espressa previsione che, in caso di socio unico persona giuridica, “l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima”;
  4. l’introduzione dell’amministratore di fatto.

L’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023 disciplina l’esclusione automatica degli operatori economici che si rendono protagonisti di gravi violazioni definitivamente accertate delle norme in materia tributaria (violazioni fiscali di importo superiore ad Euro 5.000) e contributiva (mancato rilascio del DURC).

Cause di esclusione non automatiche nel nuovo Codice Appalti

L’art. 95 integra il quadro introdotto dall’art. 94, regolamentando le cause di esclusione non automatiche, le quali, a differenza di quelle automatiche, conferiscono alle stazioni appaltanti un margine di discrezionalità applicativa.

Si reputa opportuno soffermarsi sulla fattispecie prevista dall’art. 95, comma 2, che introduce la causa di esclusione non automatica per l’operatore economico che abbia “commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”.

Rispetto alla causa di esclusione automatica stabilita dall’art, 94, comma 6 del Codice, quella in esame differisce a causa del non definitivo accertamento delle violazioni fiscali e previdenziali, che comunque restano gravi.

In tal caso, la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto o del lotto/lotti per i quali l’operatore economico concorre.  In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 Euro.

Illecito professionale grave

Tra le altre cause di esclusione non automatiche menzionate dall’art. 95, merita particolare attenzione quella disciplinata al comma 1, lett. e), relativa all’ipotesi in cui “l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

 La norma rinvia, per la disciplina completa della causa di esclusione per grave illecito professionale, all’art. 98 del Codice, nel quale “sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”.

Il legislatore del Nuovo Codice ha, in buona sostanza, dedicato una norma specifica e a sé stante alla fattispecie del grave illecito professionale, la quale, nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2026, era normato all’art. 80, comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter) e dalle Linee guida ANAC n. 6.

Oggi la disciplina relativa a tale causa di esclusione risulta, non solo, unitaria, ma soprattutto esente da qualsivoglia interpretazione applicativa, dovendosi considerare ai fini della configurabilità della fattispecie del grave illecito professionale le sole circostanze tassativamente elencante dall’art. 98, comma 3.

Le fattispecie del grave illecito professionale

Tra queste, vale la pena menzionare due fattispecie innovative rispetto al precedente assetto normativo, stabilite all’art. 94, comma 3, lettere g) e h) ossia:

  • la contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati previsti al comma 1 del medesimo articolo 94;
  • contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
    1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’art. 348 c.p.;
    2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli artt. 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3. i reati tributari ai sensi d.lgs. n. 74 del 2000, i delitti societari di cui agli artt. 2621 e seguenti del c.c. o i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli  513 a 517 c.p.;
    4. i reati urbanistici di cui all’ 44, comma 1, lettere b) e c), del T.U. edilizia, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    5. i reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Valutazione della gravità dell’illecito da parte della stazione appaltante

Come detto, relativamente alle circostanze che integrano la fattispecie di grave illecito professionale, la Stazione appaltante deve compiere una valutazione di gravità, che tiene conto “del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa”.

In merito, la giurisprudenza amministrativa ha di recente rilevato che “il giudizio in ordine alla valutazione discrezionale sull’affidabilità dell’operatore economico operata dalla stazione appaltante va necessariamente condotto nell’ottica dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti, primo fra tutti il principio-guida della fiducia.

 Le fattispecie, pur tassative, di esclusione non automatica – tra le quali, come visto, rientra quella all’esame, in quanto afferente alla clausola generale di cui alla prima delle ipotesi codificate nell’art. 98, comma 3, lett. b) – non possono che essere interpretate alla stregua dell’art. 2 del nuovo Codice, per il quale l’esercizio del potere, nel settore dei contratti pubblici, si fonda sul “principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione e degli operatori economici”, in una concezione (necessariamente) bilaterale del rapporto fra P.A. e privati.

 È proprio al fondamentale principio ermeneutico della fiducia che, in subiecta materia, la relazione procedimentale deve essere informata, dovendosi al contempo riconoscere la preminente autonomia decisionale dell’ente appaltante nell’esercizio del potere di esclusione dell’operatore economico che si sia rivelato inaffidabile” (TAR Campania, sede di Salerno, sez. II, 12.2.2025, n. 295).

Il nuovo Codice ha dettato, per la prima volta, una normativa procedurale specifica relativa alla disciplina dell’esclusione: è stato introdotto, in altri termini, un vero e proprio sub-procedimento concernente l’esclusione dell’operatore economico.

Misure di self cleaning nel nuovo Codice Appalti

In tal senso, l’art. 96 d.lgs. n. 36 del 2023 fissa, al comma 1, il principio il generale di questo sub-procedimento: “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95".

L’unica deroga a tale principio generale, prevista dunque a favore dell’operatore economico per prevenire l’esclusione, è costituita dal c.d. self cleaning.

Con il termine self cleaning si fa riferimento a tutte le misure adottate in modo tempestivo e spontaneo dall’operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 94 e 95, al fine di dimostrare alla Stazione appaltante la propria affidabilità mediante azioni correttive: è il concorrente, quindi, a dover “fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità”.

A tal fine, specifica l’art. 96, comma 6, “l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.

Pertanto, “se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d’appalto”. Ad ogni modo, la stazione appaltante valuta le misure adottate dagli operatori economici “considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la tempestività della loro assunzione”.

Durata e termini di decorrenza delle cause di esclusione nel nuovo Codice Appalti

L’art. 96 disciplina, poi, al comma 10 la durata e i termini di decorrenza delle cause di esclusione non automatiche previste dall’art. 95, stabilendo, quindi, il periodo per il quale l’esclusione opera.

Nello specifico, “le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano:

  1. per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a);
  2. per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all’articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
  3. nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
    1. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98;
    2. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
    3. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi”.

 Obblighi di comunicazione e responsabilità dell’operatore economico

Infine, appare significativo esaminare la disciplina contenuta nei commi 12 e 14, i quali stabiliscono gli oneri e gli obblighi comunicativi a carico del concorrente e a favore della stazione appaltante.

In particolare, l’operatore economico ha:

  • l’onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale”;
  • l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98“.

Da ultimo, ma non per importanza, l’art. 97 del nuovo Codice appalti disciplina le “cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti”, che si sostanza, in realtà, nella disciplina riguardante la sostituzione o l’estromissione di un componente di un Raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio che sia incorso in una (o più) delle cause di esclusione di cui agli articoli precedenti.

Pertanto, al fine di evitare il c.d. “contagio”, viene previsto che “se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”.

Inoltre, al fine di non vedersi escluso, il raggruppamento ha l’onere di:

  • in sede di presentazione dell’offerta:
    1. comunicarealla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato”;
    2. comprovarele misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data”;
  • adottare e comunicarele misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta.

Parimenti all’art. 96, se tali misure vengono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, la stazione appaltante non escluderà il raggruppamento dalla procedura d’appalto; mentre se tali misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico verrà escluso.

Requisiti di ordine speciale per le gare d'appalto pubbliche

Accanto ai requisiti di ordine generale che devono essere posseduti indistintamente da qualsiasi operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di gara, la Stazione appaltante, in base alla natura e al valore dell’appalto, può richiedere ai concorrenti ulteriori requisiti, per questo motivo chiamati requisiti di ordine speciale, disciplinati agli artt. 100 e 103 d.lgs. n. 36 del 2023.

Occorre, innanzitutto, tenere distinta la disciplina che si applica agli appalti di fornitura e servizi, da quella relativa agli appalti di lavori.

Requisiti di partecipazione per appalti di forniture e servizi

Negli appalti di forniture e servizi, i requisiti di ordine speciale che le Stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici riguardano l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnico-professionale.

Per quanto riguarda l’idoneità professionale, i concorrenti ad una procedura di gara devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico - professionale, pare opportuno evidenziare che l’intervento del decreto Correttivo (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), il quale ha apportato un’estensione del periodo rilevante ai fini della dimostrazione di tali requisiti, in tal modo consentendo alle PMI di avere maggiori opportunità di partecipare alle procedure di gara pubbliche singolarmente e, dunque, non in forma complessa (in RTI, Consorzio ecc.) o ricorrendo ad istituti pro-competitivi, quali l’'avvalimento del Codice Appalti, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex di gara dei quali sono in tutto o in parte carenti.

Difatti, l’art. 100, comma 11 del nuovo Codice, così come modificato ad opera del decreto correttivo, oggi stabilisce che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:

  • quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni (e non più nel precedente triennio, come nella versione originale del d.lgs. n. 36 del 2023) precedenti a quello di indizione della procedura;
  • quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (e non più nel precedente triennio, come nella versione originale del d.lgs. n. 36 del 2023) contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Requisiti di partecipazione per appalti di lavori

Ciò chiarito in relazione alle procedure di gara di forniture e servizi, occorre rilevare come per le gare di lavori, il Codice detta una disciplina differenziata a seconda del valore della prestazione.

La normativa rilevante in questo ambito è quella prevista dall’art. 100, comma 4 del Codice e dall’Allegato II.12 del Codice stesso.

  • L‘art. 100, comma 4 prevede che “per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati” e, dunque, possedere l’attestazione SOA.

Occorre segnalare che la disciplina relativa al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro viene ulteriormente dettagliata nell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici.

  • Relativamente agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice stabilisce che gli operatori economici debbano essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
  2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  3. adeguata attrezzatura tecnica.

I suddetti requisiti non sono richiesti, qualora l’operatore economico sia già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire.

  • A completamento della disciplina dei requisiti relativa alle gare di lavori, l’ 103 del Codice prevede che per gli “appalti di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro”, le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti aggiuntivi.

In particolare, al fine di verificare la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico, l’amministrazione appaltante può richiedere la comprova di parametri economico-finanziari significativi, “certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto”.

È importante evidenziare che il nuovo Correttivo al Codice appalti ha eliminato la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

Similmente, per accertare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata, l’operatore economico può essere chiamato a fornire “prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro”.

Requisiti di esecuzione negli appalti: cosa sono e quando servono

I requisiti per l’esecuzione dell’appalto, come già precisato, costituiscono una categoria distinta rispetto ai requisiti speciali sinora descritti, non essendo necessari ai fini della partecipazione alla gara, venendo richiesti esclusivamente in fase esecutiva.

In merito, “la giurisprudenza ha chiarito che i requisiti di partecipazione, generali di cui all’art. 80 e speciali di cui all’art. 83, devono essere posseduti sin dalla presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione di cui all’art. 100 condizionano la stipulazione del contratto (Cons. Stato, sez. V, n. 5740/2020; n. 1071/2020), essendo “mezzi (strumenti, beni e attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, n. 8159/2020; cfr. il caso, ricorrente ed emblematico, della disponibilità di centri di cottura in relazione all’affidamento di servizi di ristorazione: Cons. Stato, sez. V, n. 8101/2020).

 La qualificazione del requisito – di partecipazione ovvero di esecuzione – è desunta dalla lex specialis, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all’operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione dell’offerta.

 La nozione di “requisiti di esecuzione” è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di indicare i mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”– , ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, n. 8159/2020, n. 5740/2020; n. 5734/2020; n. 1071/2020)” (TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 3.9.2024, n. 16064 - enfasi aggiunte).

Ciò premesso, occorre rilevare che i requisiti di esecuzione sono regolamentati dall’art. 113 del nuovo Codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono richiedere “requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri.

Il Codice, a tal fine, suggerisce che “dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali”.

L’art. 113, pertanto, si limita a delimitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti per l’esecuzione di un appalto, subordinandone la definizione ai principi generali che disciplinano e vincolano l’azione amministrativa nell’ambito della legittima discrezionalità.

avv. Mariateresa Badolato

dott. Francesco Riccardi

Studio Legale Zoppellari e Associati